Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Un progetto di ricerca su cadaveri è vincolato alla riserva di essere condotto con la dovuta serietà, competenza, rispetto, pietà, considerazione per la persona e in osservanza dei principi etici67. Dal punto di vista etico, il grado di distruzione della salma copre un ruolo centrale: per i congiunti è più facile accettare un intervento esternamente non percettibile piuttosto che un intervento invasivo e deturpante. Nell’ambito della ricerca sui cadaveri occorre pertanto tenere conto della portata della violazione dell’integrità68.

Riveste una certa importanza anche la dimensione temporale, dato che il legame emotivo e la pietà nei confronti del corpo del defunto diminuiscono con il passare del tempo e la progressiva decomposizione. Ne consegue che la ricerca sulle persone decedute è tanto più delicata quanto più è vicina al momento del decesso.

La ricerca sui defunti, la cui respirazione e circolazione sono state mantenute artificialmente, solleva interrogativi etici e sociali specifici69. Siccome esteriormente il paziente non è diverso da una persona incosciente, congiunti e personale medico sono esposti a un forte carico emotivo. Dal punto di vista etico occorre valutare la respirazione artificiale praticata al morto a scopo di ricerca in modo diverso da quella finalizzata al trapianto di organi. Nel secondo caso, il beneficio dell’intervento medico è diretto e si traduce in un miglioramento della qualità di vita o nella salvezza per il ricevente. Nel caso della ricerca, invece, il beneficio è indiretto e consiste nell’acquisizione di conoscenze scientifiche. I criteri sui quali si fonda la ponderazione degli interessi e dei benefici per la medicina dei trapianti sono diversi da quelli per la ricerca.

1.4.3.3 Ricerca condotta su materiale biologico di origine umana e dati personali

Dal punto di vista etico, tre preoccupazioni principali ruotano attorno ai molteplici usi di materiale biologico e di dati personali nella ricerca:

- l’uso incontrollato e senza il necessario consenso di campioni e dati,

- il fatto che potenziali donatori, sentendosi sotto pressione, possano rivelare dati personali,

- l’assenza di una protezione efficace contro la discriminazione e la stigmatizzazione70.

Qualsiasi uso di materiale biologico contenente informazioni sulla persona dalla quale è stato prelevato o altrimenti collegato con informazioni su di essa è assoggettato alla decisione autonoma di detta persona. Bisogna pertanto ottenere il suo consenso, prima di utilizzare in qualsiasi modo il materiale a scopo di ricerca, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato asportato durante un intervento diagnostico o terapeutico oppure appositamente a fini di ricerca71. Il diritto all’informazione e al consenso vige soprattutto se si opera con materiali e dati non criptati. Viceversa, nei casi in cui la ricerca si fonda su materiali e dati anonimi, senza pericolo di violare la sfera privata, basta un accenno al diritto di veto.

La ricerca condotta su materiale biologico e dati personali cela il rischio che si scoprano informazioni, che se finissero nelle mani sbagliate potrebbero danneggiare la persona interessata72. D’altro canto, la conoscenza di una predisposizione genetica potrebbe tornare molto utile sopratutto nel caso in cui provvedimenti adeguati consentono di prevenire la malattia o rallen-

67 Pluisch F, Heifer U: Die rechtliche Zulässigkeit von Versuchen mit und an Leichen, in: NJW, 1994, n. 37, pag. 2377.

68 Pluisch F, Heifer U: Die rechtliche Zulässigkeit von Versuchen mit und an Leichen, in: NJW, 1994, n. 37.

69 Si tratta in particolare delle critiche espresse sul concetto di morte cerebrale. Cfr. messaggio concernente la legge federale del 12 settembre 2001 sul trapianto di organi, tessuti e cellule, pagg. 69 segg.

70 Cfr. Introduzione alla presa di posizione del Consiglio etico: Consiglio etico nazionale: Biobanken für die Forschung, Berlino, 2004.

71 Cfr. Lippert H D: Forschung an und mit Körpersubstanzen – wann ist die Einwilligung des ehemaligen Trägers erforderlich? in: MedR n. 8, 2001, pagg. 406-410. Cfr. Dettmeyer R, Madea B: Aufklärung und Einwilligung bei der Beschaffung und Verarbeitung von menschlichen Zellen und Geweben, in: Rechtsmedizin n. 14, 2004, pagg. 85-93.

72 Von Ferber Ch: Schutz der Persönlichkeitssphäre bei der Datenverarbeitung im Gesundheitswesen und bei der patientenorientierten Forschung – Worauf kann der Patient vertrauen?, in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, 2000, pagg. 211-226.