Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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avallato dal consenso informato effettivo o presunto della persona che si mette a disposizione per la sperimentazione. Le lesioni personali semplici, come un prelievo di sangue, possono sempre essere giustificate con il consenso. Nel caso delle lesioni personali gravi, come un intervento chirurgico sperimentale, invece il consenso è motivo di giustificazione solo se si subisce la lesione per uno scopo moralmente o eticamente riconosciuto80. Va inoltre osservato che queste fattispecie trovano applicazione solo dopo l’inizio del travaglio. In altre parole, non esiste una protezione penale contro le violazioni dell’integrità fisica e della salute di embrioni e feti, per i quali le disposizioni sull’interruzione di gravidanza (art. 118 segg. CP) e la protezione di diritto penale della madre soprattutto contro le lesioni personali prevedono tuttavia una protezione parziale in vivo.
Soppressione del segreto professionale nella ricerca medica
Gli articoli 321 e 321bis CP contemplano disposizioni specifiche sulla ricerca con dati medici, segnatamente sul segreto professionale dei medici. In virtù dell’articolo 321 CP la violazione dei segreti professionali di cui medici, farmacisti, levatrici e ausiliari vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività è punita, a querela di parte, con la detenzione o la multa. Alla stessa stregua, l’articolo 321bis capoverso 1 CP definisce un delitto la divulgazione illecita di un segreto appreso nell’esercizio di un’attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica. L’articolo 321bis capoverso 2, introdotto nel 1993 nel contesto della normativa sulla protezione dei dati, mira a consentire una ricerca con dati personali a determinate condizioni anche senza l’espresso consenso dei diretti interessati.
L’ordinamento si fonda sul principio (cosiddetta ricerca del consenso; art. 321 CP), secondo cui i dati medici possono essere ceduti nell’interesse di un progetto di ricerca se il paziente dà il suo consenso. Le eccezioni (cosiddetta ricerca del consenso; art. 321bis cpv. 2 CP) devono essere autorizzate dalla Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica81. In questo caso, l’assenza del consenso da parte del paziente è compensata dall’autorizzazione della Commissione peritale. L’autorizzazione a trasmettere dati medici per la ricerca82 è concessa quando:
- la ricerca non può essere condotta con dati anonimi;
- è impossibile o eccessivamente difficile ottenere il consenso del paziente;
- gli interessi della ricerca prevalgono su quelli della segretezza.
Occorre inoltre che il paziente, dopo essere stato informato sui suoi diritti, non abbia esercitato il proprio diritto di veto.
Si distingue tra tre tipi di autorizzazione:
- autorizzazioni particolari: autorizzazioni limitate a un progetto di ricerca preciso; per ogni
modifica del progetto di ricerca va inoltrata una nuova domanda di autorizzazione;
- autorizzazioni per le cliniche: autorizzazioni a trasmettere dati medici non anonimizzati
per la ricerca in una determinata clinica, solitamente vincolate alla condizione che il progetto sia stato approvato da una commissione d’etica;
- autorizzazioni di registro: autorizzazione di registri dei tumori e di altri registri medici.
80 Niggli M A, H. Wiprächtiger (Ed.): Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Helbing & Lichtenhahn, 2003, nota 17 segg. all’articolo 122.
81 Dal punto di vista amministrativo, la Commissione è assoggetata all’Ufficio federale della sanità pubblica. Altre prescrizioni sull’organizzazione e la procedura di autorizzazione sono contenute nell’ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154).
82 In questo contesto il termine «ricerca» è inteso in senso molto ampio e include in particolare le attività di formazione e perfezionamento condotte, per esempio, nelle cliniche (cfr. messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati FF 1988 II 353 segg.).