Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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1.5 Quadro giuridico in Svizzera
In Svizzera il diritto in materia di ricerca sull’essere umano è attualmente frazionato e soprattutto incompleto. A livello federale, la protezione della personalità prevista dal diritto privato e penale pone dei limiti. La legislazione sugli agenti terapeutici e sui trapianti regolamenta le sperimentazioni cliniche con dette sostanze e nel campo della medicina dei trapianti. Del resto, esistono singoli ordinamenti sulla ricerca umana, ad esempio sulla soppressione del segreto professionale nella ricerca medica.
Al di fuori dei succitati ambiti, la regolamentazione in materia di ricerca umana incombe ancora ampiamente ai Cantoni, che in buona parte presenta invero disposizioni in tal senso, in particolare sulla ricerca sulle persone, ma con forti differenze di portata e grado di precisione.
1.5.1 Costituzione federale
In merito alla base costituzionale si rinvia al commento all’articolo costituzionale sulla ricerca sull’essere umano.
1.5.2 Legislazione federale
1.5.2.1 Disposti di carattere generale
1.5.2.1.1 Codice civile svizzero
La protezione della personalità sancita dal Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)
76 pone dei limiti in particolare alla ricerca sulle persone, i materiali e i dati. A tenore dell’articolo 28 capoverso 2 CC la lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 CC la personalità (nel senso di godimento dei diritti civili) comincia con la vita individuale fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.
La protezione della personalità sancita dal diritto privato comprende campi psichici, fisici e sociali77. In riferimento alla ricerca sull’essere umano entrano in gioco in particolare l’incolumità fisica (campo di protezione fisico), l’integrità intellettuale (campo di protezione psichico) e il diritto al rispetto della sfera privata (campo di protezione sociale). Un intervento eseguito nell’ambito di un progetto di ricerca in uno di questi campi è illecito se non è giustificato da uno dei summenzionati motivi. Il consenso informato dei diretti interessati occupa un posto di primo piano78.
1.5.2.1.2 Codice penale svizzero
In generale
Anche il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)79 prevede delle limitazioni in particolare alla ricerca condotta su soggetti umani. Tra le fattispecie penali a tutela della vita e dell’integrità della persona (art. 111 segg. CP) occorre citare in primo luogo gli articoli 122 e 123 CP, dato che la ricerca su soggetti umani può adempiere la fattispecie di lesione personale semplice (art. 123) o grave (art. 122). Ciò è segnatamente il caso quando l’intervento non è
76 RS 210.
77 Cfr. anche Honsell H N, Vogt P, in: Geiser T (Ed.): Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Helbing & Lichtenhahn, 2002, nota 16 segg. all’articolo 28.
78 Cfr anche cifra 2.3.1.1.
79 RS 311.0.