Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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Le autorizzazioni sono vincolate alle direttive imposte dalla protezione dei dati83.
1.5.2.1.3 Legge federale sulla protezione dei dati
La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)84 è volta a tutelare la personalità e i diritti fondamentali delle persone sulle quali sono elaborati dei dati. L’articolo 3 lettera c cifra 2 definisce dati personali degni di particolare protezione i dati sulla salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza. Per dati sulla salute si intendono tutte le informazioni, che direttamente o indirettamente consentono di trarre delle conclusioni sullo stato di salute fisico o psichico di una persona85. Nella stessa categoria rientrano anche i dati raccolti in relazione alla ricerca sull’essere umano nel campo della medicina, della biologia o della sanità.
L’articolo 4 LPD fissa in termini generali i principi per l’elaborazione di dati, che possono in particolare essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. A tenore dell’articolo 12 capoverso 1 LPD chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. Come per la protezione della personalità prevista dal diritto privato (cfr. cifra 1.5.2.1.1) una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge (art. 13 cpv. 1 LPD). Riferito all’elaborazione di dati personali a scopo di ricerca ciò significa che un intervento nella personalità può sempre essere giustificato con il consenso del diretto interessato.
La legge sulla protezione dei dati prevede determinate agevolazioni per l’elaborazione di dati personali nella ricerca. A tenore dell’articolo 13 capoverso 2 lettera e LPD un interesse preponderante di chi tratta dati personali può in particolare sussistere se dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano pubblicati in una forma che non permette d’identificare le persone interessate. Giusta l’articolo 22 capoverso 1 LPD anche gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica: a tenore della lettera a, se i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento; a tenore della lettera b, se il destinatario comunica i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale; a tenore della lettera c se i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate. L’articolo 32 LPD definisce i compiti dell’incaricato della protezione dei dati nel campo della ricerca medica: egli consiglia la Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica (cpv. 1), sorveglia il rispetto degli oneri vincolati all’autorizzazione (cpv. 2), interviene affinché i pazienti siano informati dei loro diritti (cpv. 4).
L’incaricato federale della protezione dei dati tiene inoltre un registro delle collezioni di dati che ogni persona può consultare (art. 11 cpv. 1 LPD). Gli organi federali devono notificare tutte le collezioni di dati per la registrazione presso l’incaricato (cpv. 2). Le persone private che trattano regolarmente dati personali degni di particolare protezione devono notificare le collezioni se non esiste obbligo legale per il trattamento e le persone interessate non ne sono a conoscenza (cpv. 3). Tali disposizioni sono applicabili anche alle collezioni di dati create a scopo di ricerca.
83 Maggiori informazioni sull’attuale prassi di valutazione applicata dalla Commissione peritale sono desumibili dal rapporto d’attività (http://www.bag.admin.ch/ebmf/kommission/f/index.htm).
84 RS 235.1.
85 Maurer U, Vogt N P (Ed.): Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Helbing & Lichtenhahn, 1995, nota 13 all’articolo 3.