Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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1.5.2.2 Disposti specifici

1.5.2.2.1 Legge sugli agenti terapeutici

La legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer)86 nell’intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci (art. 1 cpv. 1). A tal fine, la sicurezza e l’efficacia dei nuovi medicamenti vanno testate con sperimentazioni cliniche sulle persone prima dell’immissione sul mercato. Per tutelare le persone che partecipano a tali sperimentazioni, gli articoli da 53 a 57 della legge sugli agenti terapeutici contiene delle direttive in materia che si concretizzano nell’ordinanza del 17 ottobre sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin87).

A tutela dei soggetti umani, la legge sugli agenti terapeutici prevede in particolare:

- Qualsiasi sperimentazione clinica con agenti terapeutici su persone deve essere eseguita

nel rispetto delle norme della Buona prassi delle sperimentazioni cliniche (art. 53 cpv. 1 LATer).

- Le persone sottoposte alle sperimentazioni danno il loro consenso libero e informato, per

iscritto, dopo essere state informate in modo esaustivo (art. 54 cpv. 1 lett. a LATer).

- È garantito che le persone sottoposte alle sperimentazioni vengono indennizzate intera-

mente per eventuali danni subìti nell’ambito di una sperimentazione (art. 54 cpv. 1 lett. b LATer).

- La competente Commissione d’etica ha dato il suo consenso alla sperimentazione (art. 54

cpv. 1 lett. c LATer).

L’articolo 55 capoverso 1 della legge federale sugli agenti terapeutici pone inoltre condizioni per le sperimentazioni cliniche su persone minorenni, interdette o incapaci di discernimento che possono essere condotte solo se

- le sperimentazioni su persone maggiorenni e capaci di discernimento non permettono di

ottenere risultati equivalenti (lett. a);

- i rappresentanti legali hanno dato il loro consenso dopo essere stati informati (lett. b);

- le persone capaci di discernimento, ma minorenni o interdette, hanno dato il loro consenso

(lett. c);

- non vi sono indizi in base ai quali le persone incapaci di discernimento sarebbero state

contrarie a sottoporsi a una sperimentazione (lett. d).

Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 le sperimentazioni cliniche che non apportano alcun beneficio diretto alle persone ad esse sottoposte possono inoltre essere effettuate eccezionalmente su persone minorenni, interdette o incapaci di discernimento se

- le sperimentazioni permettono di trarre importanti conoscenze sullo stato, la malattia o i

disturbi delle persone ad esse sottoposte, conoscenze che apportano a lunga scadenza un beneficio alle stesse persone sottoposte alle sperimentazioni, a altre persone della stessa classe d’età o a persone che hanno la stessa malattia o le stesse caratteristiche (lett. a);

- i rischi e i fastidi sono minimi (lett. b).

Dal canto suo, l’articolo 56 della legge sugli agenti terapeutici disciplina le sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza medica, che possono essere eccezionalmente effettuate se

86RS 812.21.

87 RS 812.214.2.