Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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1.5.2.2.3 Legge sulle cellule staminali
La legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCel91), entrata in vigore il 1° marzo 2005, stabilisce a quali condizioni cellule staminali embrionali umane possono essere derivate da embrioni soprannumerari ed essere utilizzate a scopi di ricerca (art. 1 cpv. 1). Per embrione soprannumerario si intende un embrione che, prodotto nell’ambito della fecondazione in vitro, non può essere utilizzato per causare una gravidanza (art. 2 lett. b). Non rientrano nel campo d’applicazione della legge sulle cellule staminali la derivazione di cellule staminali da embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e il loro impiego a scopo di ricerca.
La legge sulle cellule staminali distingue tra due procedure di controllo: in analogia alla legge sugli agenti terapeutici, per avviare in Svizzera un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali disponibili è necessario il preavviso favorevole della competente commissione d’etica nonché la notifica all’Ufficio federale della sanità (art. 11 e 13 LCel). I progetti di ricerca finalizzati alla derivazione di cellule staminali embrionali (art. 7 LCel) o volti a migliorare il processo di derivazione (art. 8 LCel) necessitano unicamente dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Per i secondi, l’ufficio federale effettua una valutazione scientifica ed etica in collaborazione con esperti esterni.
1.5.2.2.4 Legge sulla medicina della procreazione
La legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM)92 disciplina le condizioni d’applicazione all’essere umano dei metodi della procreazione con assistenza medica (art. 1 cpv. 1 LPAM) e vieta applicazioni abusive della biotecnologia e dell’ingegneria genetica (art. 1 cpv. 2), nella misura in cui vi sia un nesso con la procreazione.
La legge sulla medicina della procreazione contempla diversi divieti che includono anche la ricerca:
- la produzione di embrioni nell’intento di usarli o di permetterne l’uso per uno scopo di-
verso da quello di causare una gravidanza (art. 29 cpv. 1 LPAM). È intesa in particolare la produzione di embrioni a scopo di ricerca;
- l’alienazione per compenso o l’acquisto di patrimonio germinale umano o di prodotti di
embrioni o feti (art. 32 cpv. 2 LPAM);
- l’intervento (modificante) sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di
una cellula embrionale (art. 35 cpv. 1 LPAM); questo divieto concerne in particolare la terapia genica delle cellule germinali e la ricerca in questo ambito;
- la produzione di un clone, una chimera o un ibrido (art. 36 cpv. 1 LPAM) e la ricerca in
questo ambito.
Del resto, la legge sulla medicina della procreazione regola le procedure della procreazione supportata dalla medicina (art. 3 segg.), senza tuttavia far riferimento alla ricerca in questo ambito. Disciplina, per esempio, le condizioni per il dono di sperma a scopi procreativi (art. 18 segg. LPAM) e vieta la donazione di oociti a scopi procreativi (art. 4 LPAM), ma non contempla la donazione di sperma e oociti a scopo di ricerca. Non contiene neppure disposizioni
91 RS 810.31.
92 RS 810.11.