Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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concernenti la ricerca sulle donne incinte, gli embrioni e i feti in vivo o derivanti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei.
1.5.2.2.5 Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano
La legge federale dell’8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU)93 non si applica agli esami genetici eseguiti a scopo di ricerca (art. 1 cpv. 3). Un’eccezione è prevista all’articolo 20 capoverso 2 sulla riutilizzazione di materiale biologico per esami genetici, secondo cui esami genetici a scopi di ricerca possono essere eseguiti su materiale biologico prelevato ad altri fini qualora sia garantito l’anonimato della persona interessata ed essa non si sia opposta espressamente alla riutilizzazione a scopi di ricerca.
1.5.2.2.6 Altri disposti normativi
Anche l’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP)94 contempla disposizioni concernenti la ricerca sull’essere umano: l’articolo 29 capoverso 1 prevede, per esempio, che le sperimentazioni cliniche con radiofarmaci devono essere condotte conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici. L’ordinanza sulla radioprotezione contiene inoltre prescrizioni sul trattamento di dati usati a scopo di ricerca: a tenore dell’articolo 53 capoverso 1 l’Ufficio federale della sanità pubblica tiene un registro delle dosi accumulate dalle persone professionalmente esposte a radiazioni in Svizzera (registro centrale delle dosi). A determinate condizioni detto ufficio può utilizzare i dati memorizzati in tale registro a fini di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione o comunicarli a terzi (art. 56 ORaP).
L’ordinanza del 30 giugno 1993 su studi epidemiologici intesi a raccogliere dati sul virus dell’immunodeficienza umana acquisita (ordinanza sugli studi HIV)95 fissa all’articolo 1 capoverso 1 le condizioni alle quali le autorità possono effettuare studi epidemiologici volti a raccogliere dati sulla prevalenza e l’incidenza del virus dell’immunodeficienza umana acquisita (HIV). Giusta l’articolo 10 capoverso 1 i centri di prelievo dei campioni devono avvertire, in modo chiaro e comprensibile, le persone alle quali prelevano campioni che il donatore può dichiarare di non accettare che il suo campione sia utilizzato in uno studio anonimo. In tal caso il consenso è presunto se il donatore non dichiara di opporsi alla individuazione del virus HIV nel quadro di uno studio anonimo (cpv. 2). Chi vuol servirsi di volontari per effettuare uno studio deve ottenere il loro consenso, dopo averli informati che il campione è destinato a un test per individuare l’HIV, che possono rifiutare il loro consenso o revocarlo in qualsiasi momento e che il risultato del test è utilizzato a scopi epidemiologici (art. 15).
1.5.3 Legislazione cantonale
Anche se cinque Cantoni (AI, NW, SZ, UR, ZG) non dispongono di ordinamenti legali nel campo della ricerca sull’essere umano, la maggior parte ha adottato normative in tal senso: otto Cantoni riconoscono l’applicabilità esclusiva (OW, TG) o a titolo completivo (AR, BS, GL, LU, SG, SO) delle direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (cfr. cifra 1.5.4.). Otto altri Cantoni (BE, BS, BL, FR, JU, TI, VS, ZH) rinviano alla «Buona prassi delle sperimentazioni cliniche» e dichiarano che la ricerca può essere condotta solo nel rispetto di
93 RS 810.12.
94 RS 814.501.
95 RS 818.116.