Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
direttive medico-etiche concernenti la ricerca sperimentale sull’uomo, emanate dall’ASSM il 5 giugno 199798, che possono essere riassunte nei termini seguenti.
- Ogni progetto di ricerca sull’essere umano va valutato da una commissione d’etica99. Il
progetto di ricerca può essere avviato solo dopo aver ottenuto il consenso scritto della commissione d’etica.
- Lo svolgimento di un progetto di ricerca presuppone l’approvazione volontaria e informa-
ta della persona che si mette a disposizione. Quest’ultima o il suo rappresentante legale ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso senza addurre giustificazioni.
- La ricerca può essere condotta su donne incinte o allattanti solo se ciò comporta rischi mi-
nimi per la donna e per il nascituro e se i risultati attesi apportano un beneficio per le donne incinte o allattanti o per il nascituro.
- La ricerca su bambini o persone maggiorenni incapaci di discernimento è ammessa solo se
la ricerca su adulti o persone capaci di discernimento non è in grado di offrire risultati equivalenti. È necessario il consenso del rappresentante legale.
- La ricerca su persone detenute può essere effettuata solo se la ricerca su persone in libertà
non permette di ottenere risultati equivalenti.
Le direttive sull’integrità scientifica nel campo della ricerca medica e biomedica nonché sulla procedura da seguire in caso di frode100, emanate dall’ASSM nel giugno 2002, definiscono il comportamento che ricercatori, periti e autori di pubblicazioni scientifiche devono tenere. Tali regole comportamentali si possono riassumere come segue.
- La qualità della ricerca va preferita agli aspetti quantitativi come il numero delle pubblica-
zioni o la rapida divulgazione dei risultati.
- Per ogni progetto di ricerca va presentato un piano dettagliato che contenga inoltre infor-
mazioni sul finanziamento, le fonti di denaro e le domande di brevetto.
- I risultati delle sperimentazioni originali (dati primari) devono essere documentati in mo-
do chiaro e completo e conservati per almeno 10 anni dopo la conclusione del progetto.
- Al termine del progetto di ricerca e dopo la pubblicazione dei risultati occorre mettere a
disposizione di terzi che intendono ripetere e verificare la sperimentazione le informazioni necessarie.
- Quali autori di una pubblicazione scientifica devono figurare solo persone che hanno pre-
stato un contributo scientifico essenziale al progetto. Al capoprogetto incombe l’intera responsabilità per la correttezza contenutistica della pubblicazione.
- I periti devono indicare i conflitti d’interesse e sono tenuti a trattare in modo strettamente
confidenziale le informazioni di cui sono venuti a conoscenza.
Nel caso di violazioni gravi ai principi dell’integrità scientifica viene incoata presso l’Accademia e l’istituto di ricerca una procedura non statale volta ad accertare eventuali comportamenti colposi, assunti intenzionalmente o per negligenza. Per violazioni all’ottenimento e alla pubblicazione di dati scientifici si intendono per esempio l’invenzione o la falsificazione di dati primari o la dissimulazione delle fonti di dati. Per violazioni contro gli interessi in-
98 Tali direttive sostituiscono quelle del 1° dicembre 1970 / 17 novembre 1981 sulla ricerca sperimentale sull’uomo e dell’11 maggio 1989 sull’organizzazione e l’attività delle Commissioni medico-etiche in merito alla valutazione delle sperimentazioni condotte a scopo di ricerca sull’essere umano.
99 Oltre a principi di natura pratica, le direttive medico-etiche del 5 giugno 1997 sulla ricerca sperimentale sull’uomo contengono raccomandazioni sull’organizzazione delle Commissioni d’etica, partendo dal presupposto che queste ultime si compongono di rappresentanti di dipartimenti e istituti delle cliniche universitarie o di associazioni mediche.
100 Vedi http://www.samw.ch; rubrica: Formulare und Reglemente (non disponibili in italiano).