Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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tali direttive (cfr. cifra 1.7.4.2). Le normative cantonali attribuiscono particolare importanza all’informazione e al libero consenso della persona che si mette a disposizione. Prescrizioni in tal senso si trovano nelle leggi sanitarie o in altri disposti di molti Cantoni (AG, AR, BE, BS, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TI, VD, ZH).

Diversi Cantoni regolano espressamente la ricerca sulle persone incapaci di discernimento. In buona parte vincolano questo tipo di ricerca a speciali condizioni, in particolare al consenso del rappresentante legale (AG, AR, BE, FR, GE, GL, LU, SG, ZH). Singoli Cantoni ammetto la ricerca con persone incapaci di discernimento solo se ne consegue un beneficio diretto per la salute di tali persone (JU, NE, SH e TI), vietando di riflesso la ricerca su persone incapaci di discernimento a vantaggio di terzi.

A prescindere dalla ricerca medica sull’essere umano, solo in pochi Cantoni esistono disposizioni concernenti singoli ambiti di tale ricerca: la legge del 18 ottobre 1990 sulla medicina riproduttiva umana del Semicantone di Basilea Città96 vieta l’uso a scopo di ricerca di embrioni e feti vivi o di loro parti (art. 8 cpv. 1). Singoli Cantoni regolano il prelievo a scopo di ricerca di organi o tessuti dai cadaveri: alcuni prevedono una «soluzione contraddittoria» (AG, BE), altri una «soluzione approvativa» (FR, VS).

Tutti i Cantoni prescrivono una verifica dei progetti di ricerca sulle persone in medicina o perlomeno una verifica da parte delle commissioni d’etica nel campo degli agenti terapeutici97. Nella maggior parte dei Cantoni (AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, NE, SG, SO, TG, TI, VS, VD, ZH) bisogna sottoporre alla commissione d’etica cantonale tutte le sperimentazioni cliniche e non solo quelle con agenti terapeutici, concernenti la medicina dei trapianti – come prescritto dal diritto federale. Altri campi di ricerca al di fuori della ricerca medica sull’essere umano sono espressamente assoggettati al controllo della commissione d’etica solo in singoli casi (ad es. la ricerca clinico-psicologica a BE, la ricerca con dati e tessuti a BS e BL).

Alcuni Cantoni hanno convenuto di costituire commissioni d’etica congiunte (ad es. BL e BS) o affidato la competenza a una commissione d’etica extracantonale sulla base di accordi intercantonali (ad es. la commissione d’etica di LU è competente per i progetti di ricerca nei Cantoni di OW, NW, SZ, UR e ZG). Tre Cantoni (GE, VD e ZH) hanno istituito delle sottocommissioni competenti per determinati settori o regioni e una commissione centrale che funge da organo di vigilanza e coordinamento. Dal punto di vista formale, il voto della commissione d’etica ha valore di decisione impugnabile, parere favorevole o raccomandazione con ripercussioni differenti sul piano della protezione giuridica.

1.5.4 Direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche

L’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) è una fondazione di diritto privato, nella quale sono rappresentate in particolare le facoltà di medicina e veterinaria delle università svizzere come pure le associazioni di categoria delle professioni mediche. L’ASSM incentra la propria attività tra l’altro sull’individuazione delle nuove questioni etiche sollevate dalla ricerca biomedica e dallo sviluppo di nuove tecnologie come pure sull’elaborazione di direttive etiche. Trattandosi di raccomandazioni di una fondazione di diritto privato, le direttive dell’ASSM non sono invero giuridicamente vincolanti, ma producono sovente un effetto indiretto da non sottovalutare. La legislazione di diversi Cantoni rinvia interamente o in parte alle

96 Tale legge è stata in parte invalidata dalla decisione del Tribunale federale del 22 dicembre 1993. Cfr. DTF 119 Ia 460 segg.

97 Anche se un Cantone non ha adottato ordinamenti sulla ricerca umana, esistono convenzioni amministrative in base alle quali si impongono e si riconoscono le decisioni delle Commissioni d’etica di altri Cantoni.