Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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so molto ampio. Oltre agli studi clinici, includono infatti anche la ricerca su biomateriali nonché la ricerca in materia di psicologia e scienze sociali. Sulle linee guida dell’OMS è disponibile un aiuto all’interpretazione del 2002, adattato alle condizioni della Svizzera 115.
- «Guideline for obtaining informed consent for the procurement and use of human tissue,
cells and fluids in research» von 2003116: questa direttiva sul consenso informato per il prelievo e l’utilizzazione di tessuti, cellule e liquidi per scopi di ricerca elenca gli aspetti che devono essere spiegati ai donatori. Non basta ad esempio informare sugli eventuali rischi nell’ambito del prelievo di campioni, ma bisogna anche comunicare quali persone hanno accesso ai campioni, per quanto tempo sono conservati e se esiste il diritto di essere informati sui risultati della ricerca.
1.7.3.2 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cul-
tura
Dichiarazione universale di bioetica e diritti umani
Solo recentemente, il 19 ottobre 2005, la XXXIII Conferenza generale dell’UNESCO ha adottato una dichiarazione universale di bioetica e diritti umani117, che include anche i principi della ricerca sull’essere umano. Qui di seguito, i principali: nell’applicazione e negli avanzamenti delle conoscenze scientifiche devono essere massimizzati i benefici diretti e indiretti per i partecipanti alla ricerca e gli altri individui affetti, mentre occorre minimizzare ogni possibile effetto dannoso (art. 4). La ricerca scientifica deve essere condotta soltanto con il consenso preventivo, libero, esplicito e informato della persona coinvolta. Eccezioni a questo principio vanno ammesse soltanto in conformità con i criteri etici e le norme giuridiche riconosciute e secondo una base legale (art. 6 lett. b). Le persone incapaci di dare il loro consenso sono coinvolte nella ricerca solo se ne traggono un beneficio diretto per la loro salute, sono previste misure per la loro tutela e non esiste un’alternativa di efficacia comparabile che coinvolga persone capaci di fornire un consenso valido. Una ricerca priva di benefici potenziali diretti sulla salute può essere intrapresa solo in via eccezionale, esponendo la persona coinvolta soltanto a rischi e oneri minimi e se ci si attende che la salute di altre persone appartenenti alla stessa categoria possano beneficiarne. Bisogna rispettare il rifiuto di queste persone di partecipare alla ricerca (art. 7 lett. b).
Dichiarazione sui dati genetici umani
La dichiarazione sui dati genetici umani adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 ottobre 2003 (International Declaration on Human Genetic Data)118 contiene principi concernenti l’utilizzazione di dati genetici in generale, anche nell’ambito della ricerca. Tra questi figurano principi importanti, come il divieto di discriminazione, il trattamento riservato dei dati, il consenso informato dell’interessato e la consultazione di commissioni d’etica. Inoltre, gli interessi della ricerca devono essere conciliati con la protezione dei dati, la protezione del paziente e gli interessi economici.
115 http://www.samw.ch/content/d_Formul.htm
116 http://www.who.int/reproductive-health/hrp/tissue.pdf
117 http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1883&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
118 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html