Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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2 Parte speciale: Commento ai singoli articoli

2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

2.1.1 Scopo (Art. 1)

L’articolo che sancisce lo scopo del presente avamprogetto di legge si riallaccia, concretizzandolo, all’omonimo articolo costituzionale. A tenore dell’articolo 118a capoverso 1 della Costituzione federale128 la Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano nel campo della salute e provvede alla tutela della dignità umana e della personalità nel rispetto della libertà della ricerca. Il capoverso 1 riprende questo scopo, ribadendo che la legge in parola è volta a tutelare la dignità e la personalità dell’essere umano nella ricerca.

Il capoverso 2 elenca altri scopi del presente avamprogetto. Ai sensi dell’articolo 118a capoverso 3 della Costituzione federale, nell’adempimento dei suoi compiti – in particolare emanando prescrizioni sulla ricerca sull’essere umano – la Confederazione si adopera per la qualità e la trasparenza della ricerca sull’essere umano. L’avamprogetto fa proprio questo mandato e alla lettera a prevede che la legge contribuisca ad assicurare la qualità della ricerca sull’essere umano. A tal fine la commissione d’etica competente verifica che ogni progetto di ricerca soddisfi i requisiti di qualità nell’ottica scientifica. Dovendo inoltre garantire la trasparenza della ricerca sull’essere umano (lett. b), la legge prevede all’articolo 72 l’introduzione di un registro pubblico degli studi. La nuova normativa è infine volta a istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull’essere umano (lett. c).

2.1.2 Campo d’applicazione (Art. 2)

Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione dell’avamprogetto in parola, estendendolo a tutta la ricerca sull’essere umano nel campo della salute (cfr. cifra 1.2.1), segnatamente in medicina e biologia. Queste due discipline sono citate esplicitamente dato che includono buona parte della ricerca sull’essere umano nel campo della salute. Occorre rilevare che la «ricerca sull’essere umano» è intesa in senso esaustivo: oggetto della ricerca possono essere persone, segnatamente persone particolarmente vulnerabili (lett. a), embrioni e feti in vivo (lett. b), materiale biologico di origine umana (lett. c), dati personali (lett. d), persone decedute (lett. e) come pure embrioni e feti provenenti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei, nonché nati morti (lett. f).

A tenore del capoverso 2 la legge non si applica alla ricerca con dati raccolti in modo anonimo dato che non lede né mette in pericolo l’integrità fisica o psichica e tanto meno la sfera privata della persona interessata.

128 Cfr. avamprogetto della disposizione costituzionale sulla ricerca sull’essere umano (documento separato).