Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo
Prima di essere impiegati a scopo di ricerca, il materiale biologico e i dati personali criptati sono abbinati a un codice (chiave), che sovente non viene custodito dai ricercatori ma da un’altra persona o istituzione. Solo una persona o istituzione appositamente designata («fiduciario») può ripristinare il collegamento tra i materiali, i dati personali e il donatore. Se durante i lavori di ricerca bisogna revocare la codificazione, ci si deve rivolgere al «fiduciario». Ciò può essere necessario per ragioni metodologiche o mediche come pure per dar seguito alla volontà del donatore di esercitare il proprio diritto di revoca. Sinonimi sono «codificazione», «pseudonimizzazione», «anonimizzazione reversibile» e «reidentificazione» (inglese «coded»). I requisiti in materia di codificazioni possono essere fissati a livello di ordinanza.
Lettera f Impiego di materiale biologico o di dati personali
In analogia al concetto di «trattamento» contemplato dalla legge sulla protezione dei dati, il termine «impiego» comprende tutta una serie di attività concernenti il materiale biologico e i dati personali, come la raccolta, la conservazione, la cessione o l’esportazione.
Lettera g Biobanca
Per biobanca si intende una collezione di campioni di materiali e dei rispettivi dati personali (informazioni su malattie, stile di vita, abitudini alimentari, condizioni ambientali ecc.), utilizzati a scopo di ricerca. Il materiale biologico e i dati da inserire nella biobanca non sono di solito raccolti per un progetto di ricerca concreto bensì in previsione di progetti futuri non ancora pianificati. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le raccolte di materiali conservati ed esaminati nell’ambito di un preciso progetto di ricerca. Tuttavia, la raccolta è considerata una biobanca ai sensi della presente legge se al termine del progetto non viene distrutta ma è riutilizzata a scopi di ricerca.
2.1.4 Scelta delle persone (Art. 4)
Un principio importante per la ricerca sull’essere umano è costituito dal divieto di discriminazione sancito dall’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale136. Sono pertanto vietate l’esclusione generalizzata e ingiustificata di persone da progetti di ricerca come pure l’esposizione di determinati gruppi a una pressione unilaterale e ingiustificata durante progetti di ricerca (cfr. cifra 1.2.7.1). Tale disposizione non esclude tuttavia la possibilità di selezionare i soggetti in base a criteri precisi come l’età, il sesso o una certa anamnesi, se tali criteri sono imposti dal progetto stesso (ad es. coinvolgimento solo di uomini di una determinata fascia d’età per una sperimentazione sulle malattie della prostata). Sarebbe per contro discriminante coinvolgere in un progetto ad alto rischio (ad es. sperimentazione sull’efficacia di un vaccino contro il virus dell’HIV) solo persone di una determinata razza o ceto sociale (ad es. persone in assistenza).
Da questa disposizione non si può tuttavia estrapolare il diritto a essere coinvolti in un progetto di ricerca volto a testare una nuova forma di terapia (ad es. la sperimentazione di un nuovo metodo di cura per il cancro della pelle, lo sviluppo di trattamenti nell’ambito della terapia genetica somatica). Sebbene ogni individuo nell’ambito dei servizi di base abbia diritto a cure
136 RS 101.