Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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sono tenuti a osservare, tale norma apporta infine una significativa agevolazione per i progetti di ricerca multicentrici.
2.1.7 Gratuità (Art. 7)
Il corpo umano o parti di esso sono considerati un bene giuridico in virtù dell’articolo 28 CC139, non un valore patrimoniale e nemmeno una merce commerciabile. Un contratto giuridico dietro compenso, avente come oggetto il corpo umano o parti di esso, sarebbe contrario ai buoni costumi e, di riflesso, nullo (art. 20 cpv. 1 CO140). Ai sensi del presente avamprogetto, il concetto di «corpo umano o parti di esso» include le persone decedute, il materiale biologico prelevato da persone vive o decedute, da embrioni e feti, come pure embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza, aborti spontanei e nati morti.
La Costituzione federale141 comprende due norme che vietano il commercio di materiale biologico umano, segnatamente l’articolo 119 capoverso 2 lettera e (commercio di patrimonio germinale umano e di prodotti da embrioni umani) e l’articolo 119a capoverso 3 (commercio di organi umani). Quest’ultimo articolo decreta inoltre la gratuità della donazione di organi, tessuti e cellule umane142.
Il principio della gratuità è ripreso anche da altri disposti federali, come la legge sulla medicina della procreazione, la legge federale sui trapianti e la legge sulla ricerca su cellule staminali (cfr. cifra 1.5.2.2.2, 1.5.2.2.3, 1.5.2.2.4). Anche la Convenzione europea del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina riguardo all’applicazione della biologia e della medicina (Convenzione sulla biomedicina, cfr. cifra 1.7.1.1) recita all’articolo 21 che il corpo umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
A complemento di questo principio riconosciuto, il capoverso 1 prevede anche per la ricerca sull’essere umano il divieto di alienare o procurare dietro compenso il corpo umano o parti di esso. Il divieto non si estende tuttavia alla controprestazione per oneri derivanti dalla custodia, la preparazione o il trasporto di un cadavere o di materiale biologico umano. La controprestazione non deve tuttavia includere un compenso per il cadavere o il materiale biologico umano come tali.
Il capoverso 2 primo periodo stabilisce che la partecipazione a un progetto di ricerca con un beneficio diretto non può essere rimunerata (cfr. cifra 1.2.7.1). La partecipazione a progetti di ricerca con un beneficio diretto non deve implicare né agevolazioni di diritto patrimoniale né altre indennità. Non bisogna nemmeno approfittare della situazione di necessità o del desiderio di migliorare il proprio stato di salute di una persona per indurla a pagare per partecipare a un progetto di ricerca dal quale ci si attende un beneficio diretto (cpv. 3). La selezione dei soggetti deve fondarsi esclusivamente su criteri scientifici, senza essere influenzata da considerazioni di natura pecuniaria. In merito si rinvia all’articolo 49 della legge federale sull’assicurazione malattie143 secondo cui gli assicuratori malattia non assumono i costi per la
139 RS 210.
140 RS 220.
141 RS 101.
142 Cfr. anche il parere dell’Ufficio federale di giustizia del 22 giugno 2004, GAAC 68.113.
143 RS 832.10.