Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
ricerca (cfr. art. 7 dell’ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell’assicurazione malattie144).
Se una persona si mette a disposizione per un progetto di ricerca senza benefici diretti, è possibile corrisponderle un compenso adeguato (cpv. 2 secondo periodo), ma non tanto elevato da indurla a sottovalutare o ad assumere con piena consapevolezza eventuali rischi sulla base di considerazioni puramente economiche. Ciò violerebbe la premessa fondamentale del libero consenso.
Il divieto si estende, oltre che alle prestazioni in denaro, all'ottenimento o la concessione di altri vantaggi, come pagamenti in natura o trattamenti preferenziali (cpv. 4).
Il divieto della commercializzazione e il principio della gratuità non escludono per contro un indennizzo per gli oneri e la perdita di guadagno indotti dalla partecipazione a un progetto di ricerca, dal prelievo di materiale biologico o dal rilevamento dei dati. In virtù del capoverso 5 i soggetti possono essere indennizzati. Non sarebbe infatti corretto che la persona interessata che dà prova di solidarietà e generosità mettendosi a disposizione, debba accollarsi anche costi o perdite finanziarie derivanti del progetto oltre che sopportare gli inevitabili disagi.
2.2 Capitolo 2: Ricerca con persone in generale
2.2.1 Sezione 1: Informazione e consenso
2.2.1.1 Consenso informato (Art. 8)
Il consenso informato imposto dal capoverso 1 è una premessa fondamentale per la liceità di un progetto di ricerca (cfr. cifre 1.2.7.1 e 1.4.2.1).
È essenziale che la persona interessata riceva le informazioni necessarie per decidere liberamente e con piena cognizione di causa se partecipare o no a un progetto di ricerca.
Dato che per fornire il proprio libero consenso, la persona interessata ha bisogno di tempo per valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti da un’eventuale partecipazione, lo stesso capoverso prevede la concessione di un congruo termine di riflessione. Che durata debba avere questo periodo per essere considerato adeguato, varia a seconda dei casi e va quindi fissato di volta in volta. La migliore soluzione sarebbe quella di fissare un termine d’intesa con la persona interessata, il medico e la direzione del progetto.
A tenore del capoverso 2 la persona che partecipa a un progetto di ricerca deve essere informata sul tipo, lo scopo, la durata e lo svolgimento del progetto (lett. a), sui rischi e gli inconvenienti prevedibili (lett. b), sul beneficio atteso per sé stessa o per altre persone (lett. c), sulle misure di protezione dei dati personali raccolti (lett. d) e suoi diritti145 (lett. e). Spetta pertanto al soggetto decidere in ultima istanza a quale tipo di ricerca partecipare e se personalmente ritiene che il rapporto tra rischi, carichi psico-fisici e benefici sia accettabile.
144 RS 832.104.
145 Per esempio il diritto di non acconsentire senza temere ripercussioni, il diritto di revocare il consenso e di ritirarsi dal progetto, il diritto di porre domande (diritto d’informazione) e il diritto di non sapere.