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Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 9 pagine
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Versione consultazione / 26 aprile 2006
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN)
del …
Il Consiglio federale svizzero
visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 7 capoverso 3, 12 capoversi 1 e 5, 16 capoverso 1 e 3, 17 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 20051 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN),
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Art. 1 Procedura di conteggio semplificata
(art. 2 e 3 LLN)
1 I datori di lavoro che intendono conteggiare i salari dei loro lavoratori secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 2 e 3 LLN devono annunciarsi alla cassa di compensazione AVS all’inizio di un rapporto di lavoro.
2 Il passaggio alla procedura di conteggio semplificata o viceversa può avvenire solo all’inizio di un anno civile. Il datore di lavoro deve annunciare alla cassa di compensazione AVS la sua intenzione di cambiare procedura entro la fine dell’anno civile precedente.
3 I datori di lavoro che non adempiono i loro obblighi di pagamento e di collaborazione possono essere esclusi dalla procedura di conteggio semplificata.
Art. 2 Organo cantonale di controllo
(art. 4 LLN)
1 I Cantoni forniscono all’organo di controllo di cui all’articolo 4 LLN le risorse necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
2 Essi provvedono affinché le persone incaricate dei controlli dispongano delle conoscenze e delle competenze necessarie in materia di controllo del mercato del lavoro.
3 L’organo cantonale di controllo coordina la propria attività con quella di altri organismi di controllo, della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b del
RS