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Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 9 pagine

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Art. 17e Provvigione

Le casse di compensazione AVS ricevono per la riscossione dell’imposta alla fonte una provvigione del 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte incassata.

2. Ordinanza del 31 ottobre 194711 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Art. 8bis

Abrogato

Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate

a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2100 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 34 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3 secondo periodo

1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

c. i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli

articoli 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 200512 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.

2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.

3 In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Art. 34d Salario di poco conto

1 Se il salario determinante non supera 2100 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

2 I contributi sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche devono essere versati in ogni caso.

11 RS 831.101

12 RS 822.41