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Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 9 pagine

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(LAVS), previa deduzione della quota spettante alle casse di compensazione AVS;

b. al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 6 della legge federale del 25 giugno 19827 sull’assicurazione contro la disoccupazione in combinato disposto con l’articolo 14bis LAVS;

c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni un

ottavo delle spese a carico della Confederazione;

d. alla cassa suppletiva ai sensi dell’articolo 72 della legge federale del 20

marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni un ottavo delle spese a carico della Confederazione.

Art. 9 Protezione dei dati

(art. 17 LLN)

1 L’organo cantonale di controllo di cui all’articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all’articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere dati.

2 Essi sono responsabili della sicurezza dei dati personali che hanno elaborato. Nei rispettivi campi, adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da qualsiasi trattamento non autorizzato.

3 I dati personali devono essere distrutti cinque anni dopo essere stati raccolti oppure allo scadere della sanzione se al termine dei cinque anni è ancora pendente una sanzione nei confronti del datore di lavoro interessato. Sono fatti salvi altri termini di conservazione dei dati più lunghi previsti da altre legislazioni.

4 I terzi a cui sono state delegate attività di controllo sottostanno alle stesse disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili agli organi cantonali di controllo e alle autorità cantonali.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

7 RS 837.0

8 RS 832.20