Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
SECO– Direzione del lavoro
Berna, 26 aprile 2006
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) relativa alla legge contro il lavoro nero, LLN del 17 giugno 2005 Rapporto esplicativo per la consultazione
I Introduzione
Come emerso dai lavori concernenti la regolamentazione in materia di lotta contro il lavoro nero, iniziati vari anni fa, se dal profilo materiale la legislazione attuale è sufficiente a vietare il lavoro nero, la sua esecuzione risulta invece problematica. La nozione di lavoro nero comprende varie fattispecie (come l’impiego clandestino di lavoratori stranieri, la violazione dell’obbligo di annuncio di un’attività lucrativa all’autorità fiscale oppure la mancata dichiarazione di lavoratori alle assicurazioni sociali). Tali fattispecie sono disciplinate in numerose leggi, che prevedono autorità esecutive diverse. La dispersione delle risorse e il mancato coordinamento si ripercuotono negativamente sull’efficacia dell’esecuzione e non permettono di valutare in modo preciso l’entità del fenomeno del lavoro nero.
Per colmare queste lacune, nel mese di gennaio 2002 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di legge. La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero è stata approvata il 17 giugno 2005.
La nuova legge, più concisa rispetto alla versione originale, prevede le seguenti quattro categorie di misure:
¾ agevolazioni amministrative nel quadro delle assicurazioni sociali e
dell’imposta alla fonte grazie all’introduzione di una procedura di conteggio semplificata per le attività lucrative dipendenti di portata limitata (ad es. nelle economie domestiche o per attività temporanee);
¾ obbligo per i Cantoni di designare un organo cantonale di controllo con
maggiori competenze in materia di controllo;
¾ obbligo per le autorità interessate e gli organi di controllo di comunicarsi
reciprocamente i risultati dei controlli presso i datori di lavoro;
¾ inasprimento delle sanzioni (esclusione dagli appalti pubblici nonché
soppressione o riduzione degli aiuti finanziari pubblici).
La nuova legge delega al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione. Il progetto di ordinanza posto in consultazione, elaborato sotto l’egida della Direzione del lavoro del SECO da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei partner sociali, dei Cantoni e dei vari uffici federali interessati, contiene le disposizioni d’esecuzione necessarie all’attuazione di tali misure.