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Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 9 pagine
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 19 ottobre 19939 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)
Titolo prima dell’articolo 17a
Sezione 3a: Procedura di conteggio semplificata secondo l’articolo 37a LIFD
Art. 17a Diritto applicabile
Se l’articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull’imposta alla fonte e quelle della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.
Art. 17b Base per l’imposizione
L’imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato alla cassa di compensazione AVS dal datore di lavoro.
Art. 17c Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro
1 Le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 194710 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.
2 Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L’autorità fiscale riscuote l’imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale.
Art. 17d Versamento dell’imposta alla fonte alle autorità fiscali
La cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate all’autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore assoggettato all'imposta ha il proprio domicilio.