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Consultazione 2005/40: Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) · 9 pagine
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di cui all’articolo 34d capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 6 Lista dei datori di lavoro sanzionati
(art. 13 cpv. 3 LLN)
1 Il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) rende accessibile, mediante procedura di richiamo, una lista delle sanzioni pronunciate dalle autorità cantonali nei confronti di datori di lavoro relative all’esclusione dagli appalti pubblici o alla riduzione degli aiuti finanziari.
2 Le decisioni sono cancellate dalla lista al termine del periodo per cui le sanzioni sono state pronunciate.
Art. 7 Emolumenti
(art. 16 cpv. 1 LLN)
1 I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione ai sensi dell’articolo 6 LLN sono tenuti a versare un emolumento. I lavoratori controllati non devono versare alcun emolumento.
2 Gli emolumenti sono calcolati in base a una tariffa oraria che varia da 80 a 100 franchi all’ora per le attività delle persone incaricate dei controlli e comprendono inoltre le spese causate all’organo di controllo.
Art. 8 Finanziamento da parte della Confederazione
(art. 16 cpv. 2 e 3 LLN)
1 I Cantoni presentano ogni anno al SECO un conteggio in cui si attestano:
a. le spese complessive da loro assunte nell’ambito dell’esecuzione della
LLN;
b. l’importo totale degli emolumenti riscossi in applicazione della LLN;
c. l’importo totale delle multe riscosse nell’ambito delle sanzioni di cui
all’articolo 10 capoverso 1 LLN.
2 Le spese dei controlli sostenute dai Cantoni che non sono coperte con gli emolumenti né compensate dalle multe sono assunte per metà dalla Confederazione.
3 La Confederazione addebita alle istituzioni enumerate qui di seguito la parte delle spese a suo carico nel seguente modo:
a. al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti l’importo equivalente ai supplementi riscossi nel corso del corrispondente anno civile in virtù dell’articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti