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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

del mercato, si prevede di accordare a titolo di compensazione parziale un contributo di coltivazione specifico della coltura di 600 franchi per ettaro.

Per mantenere un’adeguata produzione di sementi di mais e di piante foraggiere, anche queste colture beneficeranno di un contributo di coltivazione di 600 franchi per ettaro.

Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle patate al 1° luglio 2009

Æ Adeguamento dell’ordinanza sulle sementi al 1° gennaio 2009

2.1.4.2.6 Vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate

Si prevede di ripartire mediante vendita all’asta il contingente parziale di patate, come è già stato fatto per i prodotti di patate. Sarà sempre possibile liberare le importazioni a tappe, previa consultazione delle cerchie interessate.

Nel caso di un aumento temporaneo del contingente doganale parziale dovuto a un’offerta insufficiente sul mercato svizzero, i quantitativi supplementari delle singole categorie di merce saranno aggiunte al contingente parziale e vendute all’asta nella stessa occasione. Questa misura permette di sfruttare i vantaggi della vendita all’asta anche per eventuali quantitativi supplementari.

L’attuale procedura di assegnazione, basata sulla prestazione all’interno del Paese, tiene lontano i nuovi importatori di patate e favorisce, con un sistema che richiede un grande dispendio amministrativo a tutti i livelli, le aziende di imballaggio. Dall’assegnazione mediante vendita all’asta sono attesi gli effetti positivi seguenti:

¾ l’accesso al mercato è facilitato, la concorrenza a livello di commercio e impor-

tazione di patate è rafforzata e i margini ridotti;

¾ la ripartizione del contingente doganale parziale è più trasparente;

¾ il commercio al dettaglio e le aziende di valorizzazione possono essere ap-

provvigionati di continuo poiché il contingente doganale parziale temporaneamente maggiorato è integrato nella vendita all’asta;

¾ i compiti amministrativi degli importatori saranno semplificati poiché non do-

vranno più dimostrare all’Amministrazione la loro prestazione all’interno del Paese;

¾ la nuova procedura di assegnazione elimina un sistema che l’OMC considera

ambiguo;

¾ è migliorata la coerenza della politica agricola.

Uno studio condotto dal PF di Zurigo84 mostra che il sistema della vendita all’asta è un metodo di assegnazione che meglio risponde al principio della concorrenza rispetto a sistema della prestazione all’interno del Paese. Da un punto di vista economico i ricavi dalla vendita all’asta non costituiscono un onere supplementare che frena il commercio. Gli importatori sono perciò disposti a pagare per un contingente perché possono esigere un prezzo più elevato in Svizzera grazie alla limitazione dei

84 Jörin R. (2000): Die Regelung des Marktzutritts, Theorie, PF Zurigo.