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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
studi specifici, questi costi andavano da 700 a 780 franchi: l'importo estrapolato corrisponde a 42,5 milioni di franchi.
Da questa stima emerge che i costi totali relativi all'esecuzione dei pagamenti diretti ammontano a circa 62,6 milioni di franchi per la Confederazione, i Cantoni e i gestori, ossia al 2,5 per cento circa dei pagamenti diretti versati.
2.2.2 Modello proposto
Il modello dei pagamenti diretti è mantenuto. Le modifiche specifiche proposte devono consentire il trasferimento dei fondi che non saranno più destinati al sostegno del mercato nonché l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle misure.
Tali modifiche possono essere per lo più attuate per via d'ordinanza e non necessitano di alcun adeguamento della base legale. Riguardano le disposizioni generali che disciplinano l'ottenimento dei pagamenti diretti, nonché i pagamenti diretti generali e i pagamenti diretti ecologici.
Mediante un nuovo programma denominato "Gestione sostenibile delle risorse" s'intende promuovere a livello regionale e settoriale un utilizzo più efficiente di azoto, fosforo ed energia, la gestione sostenibile del suolo e aspetti specifici della biodiversità (cfr. n. 2.2.2.4).
2.2.2.1 Disposizioni generali
Le disposizioni generali relative all'ottenimento dei pagamenti diretti definiscono in particolare le aziende che hanno diritto ai contributi, la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e i diversi limiti. I successivi capitoli presentano considerazioni sui seguenti punti:
¾ volume minimo di lavoro;
¾ semplificazioni nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispet-
tate e mantenimento della prestazione ecologica;
¾ semplificazione delle procedure e riduzione dell'onere amministrativo.
2.2.2.1.1 Volume minimo di lavoro
La questione della distinzione fra aziende agricole gestite a titolo principale o accessorio e aziende gestite a titolo di svago è oggetto di riflessione sin dall'introduzione dei pagamenti diretti. Nel quadro delle deliberazioni parlamentari concernenti la PA 2002 e la PA 2007, la questione del diritto ai contributi delle piccole aziende e di quelle piccolissime è stata ampiamente discussa. Il Parlamento ha infine deciso che il Consiglio federale debba fissare criteri minimi lasciando tuttavia alle piccole aziende il diritto ai pagamenti diretti. Oltre alle strutture consolidate nel corso degli anni, occorre considerare il fatto che i pagamenti diretti servono a retribuire prestazioni di interesse generale e prestazioni ecologiche che anche le aziende di piccole dimensioni forniscono.
La consultazione relativa alle ordinanze e alle modifiche di ordinanze ha evidenziato divergenze notevoli per quanto riguarda i confini, a livello di politica agricola, del diritto ai contributi degli agricoltori.