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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

L’organizzazione di un controllo integrato e semplificato che raggruppi il controllo della vendemmia e quello del commercio dei vini è sostenuta da diversi operatori del settore.

Un simile controllo integrato implica la sostituzione del controllo della vendemmia attualmente praticato con una dichiarazione di incantinamento al 31 dicembre (modulo ufficiale). Tale dichiarazione rappresenta il documento base per qualsiasi controllo supplementare. Il cantiniere deve poter provare in ogni momento che il vino incantinato e dichiarato corrisponde alla denominazione utilizzata. Con la tenuta di un registro della cantina, secondo esigenze simili a quelle prescritte dall’ordinanza sul controllo del commercio dei vini (tracciabilità), essa consente di assicurare la coerenza dei controlli. Si sottolinea che il controllo sanitario rimane di competenza dei chimici cantonali.

Un solo controllo identico per tutti, sulla base di un campionamento effettuato in funzione di un’analisi dei rischi la cui esecuzione è affidata a un ente, consentirà di differenziare le frequenza dei controlli effettuati nelle imprese. I costi, di conseguenza, si ridurranno e gli oneri degli operatori, conformandosi ai loro obblighi, saranno semplificati.

L’unione dei due controlli e il passaggio da un controllo sistematico a uno per campionamento necessitano di una revisione del sistema di finanziamento. Considerati l’interesse condiviso a favore di un controllo pubblico (trasparenza per il produttore, il cantiniere, il negoziante e il consumatore), la necessità di tutelare e garantire anche le denominazioni e le indicazioni di vini esteri, in particolare di quelli dell’Unione europea (Accordi bilaterali) e il fatto che la Confederazione partecipa già al finanziamento del controllo della vendemmia, ma considerato anche che il passaggio al sistema di campionamento non consente più di ripartire i costi sull’insieme dei diretti interessati, si propone un finanziamento misto. Una parte di costi sarà a carico della Confederazione, mentre il resto dovrà essere fatturato alle imprese sottoposte a controllo i cui vini e/o documenti sono stati oggetto di contestazione. In altre parole, per l’impresa che applica la legislazione e rispetta i diversi requisiti il controllo sarà gratuito.

Nella prospettiva globale di aumentare i benefici collettivi di un controllo efficace, l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione (etichetta o collarino) potrebbe costituire un’opzione complementare. La realizzazione di un marchio visivo sarebbe utile anche per far fronte al problema ancora irrisolto del mercato grigio, un mercato costituito da vini prodotti con uve nel rispetto dei limiti di produzione cantonali che non hanno trovato un acquirente e che sono immessi sul mercato senza controllo. Un sistema del genere evidenzierebbe la volontà comune degli operatori dell’economia vitivinicola di assicurare la serietà e la trasparenza delle loro procedure a favore della qualità e dell’autenticità. Rimarrebbe da discutere il finanziamento di un marchio di questo genere (creazione, produzione e distribuzione).

Æ Modifica dell’articolo 64 e abrogazione degli articoli 65 e 67-69 LAgr,

unificazione dei controlli della vendemmia e del commercio dei vini. Esecuzione da parte di un’unica autorità

Æ Modifica dell’ordinanza sul vino e abrogazione dell’ordinanza sul controllo del

commercio dei vini per il 1° gennaio 2008