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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
la competenza in materia di regolamentazione spetta al Cantone, dato che le norme utilizzate per la designazione dei vini sono proprietà comune degli abitanti del Cantone o delle zone di produzione.
Nell’ordinanza sui vini vanno fissate regole precise per le tre designazioni.
2.1.6.2.2 Rafforzamento delle DOC mediante una differenziazione più marcata
A lungo termine le DOC per i prodotti viticoli dovrebbero seguire gli stessi principi delle DOC per i prodotti agricoli. Ciò implicherebbe il trasferimento di competenze in materia di gestione delle DOC per i prodotti viticoli dai Cantoni alle organizzazioni di categoria cantonali o a un’altra organizzazione riconosciuta e una registrazione a livello federale. In generale la credibilità delle DOC sarebbe rafforzata mediante una procedura e un registro unici. Anche i consumatori trarrebbero vantaggio dalla trasparenza apportata dall’unificazione. Considerato questo fondamentale cambiamento di approccio, si ritiene ragionevole procedere per tappe e concentrarsi, nel quadro della PA 2011, sulla differenziazione più marcata dei vini DOC.
Attualmente, per ragioni storiche90, la regolamentazione in materia di DOC per i prodotti viticoli è delegata ai Cantoni. I principi di base sono fissati dal Consiglio federale, ma molto spesso i Cantoni non hanno stabilito esigenze supplementari oltre a quelle menzionate nell’articolo 11 dell’ordinanza sul vino. Le disposizioni cantonali variano talmente tanto che un disciplinamento unificato delle DOC stenta a imporsi. L’introduzione di regole più severe da parte della Confederazione dovrebbe permettere l’armonizzazione dei diversi regolamenti cantonali.
Æ Fusione e modifica degli articoli 63 e 64 LAgr, abbandono della
classificazione per categorie (1, 2 e 3) e fissazione di regole di produzione fondate sulle designazioni: denominazione d’origine controllata, vino con indicazione geografica tipica e vino da tavola
Æ Modifica dell’ordinanza sul vino per il 1° gennaio 2008
Æ Modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari per il 1° gennaio 2008
2.1.6.2.3 Semplificazione e incremento dell’efficacia dei controlli mediante il loro raggruppamento
Viene proposto che i due controlli (della vendemmia e del commercio dei vini) siano riuniti in un unico controllo integrato. A questo scopo conviene definire, assieme alle organizzazioni di categoria e ai Cantoni, i principi applicabili a ciascuna fase (accettazione della vendemmia, contabilità della cantina) secondo un’analisi dei rischi e applicarli in modo uniforme in tutta la Svizzera. L’esecuzione dei controlli deve essere affidata ad un organismo certificato unico nell’ottica dell’integralità del controllo, dell’efficacia dello strumento di lavoro, della razionalizzazione e della riduzione dei costi. Soltanto conoscendo la globalità delle transazioni è possibile effettuare un controllo efficace mediante confronti incrociati. Sottolineiamo che l’ente in questione dovrà essere in grado di controllare sia i vini svizzeri sia quelli importati, conformemente ai nostri impegni internazionali. La scelta dell’ente di controllo sarà effettuata previa gara pubblica d’appalto.
90 I Cantoni di Ginevra e del Vallese hanno legiferato in materia prima che lo facesse la Confederazione con il decreto sulla viticoltura del 1993.