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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.1.2.2.2). Nei contributi UBGFG si potrà quindi rinunciare alla deduzione per il latte commercializzato che è stata menzionata in precedenza. Dopo lo smantellamento del sostegno del mercato lattiero, la detenzione di animali che consumano foraggio grezzo potrà beneficiare di un sostegno paritetico sotto forma di un contributo uniforme. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio compenserà parzialmente la protezione alla frontiera che varia a seconda del tipo di latticino.
Conformemente alle decisioni adottate nel quadro della Politica agricola 2007, nel 2007 si prevede – contemporaneamente al trasferimento ai pagamenti diretti dei mezzi destinati al sostegno del mercato del latte - di versare in un primo tempo un contributo di circa 200 franchi per le unità di bestiame grosso interessate dalla deduzione per il latte commercializzato. La seconda tappa è prevista nel 2009. A partire da quella data, un contributo unico di 600 franchi per UBGFG sarà fissato nei limiti dei mezzi disponibili dopo la riattribuzione dei fondi. Sarà così garantito il sostegno paritetico delle produzioni di latte e di carne.
In seguito a questa armonizzazione, nel 2009 le due categorie attuali di contributi saranno raggruppate. Per ragioni storiche, attualmente i bovini, gli animali di specie equina, i bisonti, le capre lattifere e le pecore lattifere danno diritto a contributi più elevati in confronto alle altre capre e alle pecore nonché ai cervi, ai lama e agli alpaca. Tuttavia, tutti gli animali che consumano foraggio grezzo forniscono nella stessa misura la prestazione sostenuta in virtù del mandato legale. Gli importi differenti dei contributi, inoltre, influenzano in modo diseguale la competitività e incidono quindi notevolmente sul mercato. Per ragioni di semplificazione, pertanto, in futuro si prevede di applicare le stesse aliquote a tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo.
La base legale per l'attuazione delle misure proposte è già contenuta nell'attuale articolo 73. La forte riduzione del sostegno del mercato lattiero non rende più necessaria la riduzione dei contributi accordati alle aziende che producono latte in funzione del latte commercializzato e tenuto conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero. Per questa ragione si prevede di abrogare l'articolo 73 capoverso 5 lettera d con probabile effetto dal 1° gennaio 2009.
Æ Adeguamento dell'articolo 73 capoverso 5 lettera d, La possibilità di ridurre i
contributi UBGFG in funzione del latte commercializzato sarà abrogata.
Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2007 e per il
2009
2.2.2.2.3 Riduzione del contributo generale di superficie
A causa dei limitati mezzi finanziari si rende necessario ridurre di 100 franchi circa il contributo generale di superficie a partire dal 1° gennaio 2008. Il peso delle misure di risparmio sarà così ripartito uniformemente su tutta la superficie agricola utile.
Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008
2.2.2.2.4 Aumento del contributo supplementare per i terreni aperti
Per i terreni aperti e le colture perenni attualmente è versato un contributo di superficie più alto di 400 franchi (contributo supplementare). Introdotto nel 2001, esso ha permesso di portare a compimento il processo di dissociazione della politica dei prezzi dalla politica dei redditi per quanto riguarda le colture aperte (riduzione del