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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

prezzo-soglia di 5 franchi per 100 kg di foraggio con effetto il 1° luglio 2001). Conformemente all'articolo 72 della legge sull'agricoltura, con il versamento di questo contributo supplementare si intende garantire nella campicoltura la parte delle prestazioni di interesse generale che non è più possibile indennizzare mediante il prezzo a causa della riduzione del prezzo-soglia e della liberalizzazione del mercato dei cereali.

Dal momento che il contributo generale è destinato alle superfici gestite a scopo agricolo, erbai esclusi, e che i contributi sono versati soltanto se le esigenze ecologiche richieste sono rispettate, nessuna modifica è stata apportata alla classificazione dei contributi di superficie in quanto provvedimento nel quadro della "greenbox". Dal punto di vista del diritto OMC e nell'ottica di un orientamento statale minimo della produzione ciò non crea alcun problema. A livello di orientamento o di incoraggiamento della produzione, l'impatto sul disciplinamento attuale del mercato dei cereali è nullo a causa della riduzione dei prezzi-soglia.

Nel quadro della prossima diminuzione della protezione alla frontiera o della riduzione dei prezzi-soglia (7 franchi per 100 kg dal 2009) per i cereali nonché della limitazione delle misure di sostegno per le altre colture campicole, la retribuzione delle prestazioni di interesse generale subirà una diminuzione. A parziale compensazione si prevede di aumentare di 200 franchi il contributo supplementare per un importo totale di 600 franchi per ettaro di terreni aperti e di colture perenni. 

Per le colture che sarebbero minacciate dalla prevista abolizione dei contributi all'esportazione e alla trasformazione (semi oleosi, barbabietole da zucchero, patate da semina), sarà introdotto un contributo per le colture speciali come misura di sostegno nella campicoltura, analogamente agli attuali contributi di coltivazione (cfr. n. 2.1.4.2.5).

Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2009

2.2.2.2.5 Aliquote più elevate per la detenzione di animali in condizioni difficili di detenzione (contributo DACD)

I contributi DACD servono a compensare le condizioni difficili di produzione nelle quali devono operare gli allevatori della regione di montagna e collinare. Per avere diritto a questi contributi gli agricoltori devono gestire almeno un ettaro di superficie agricola utile nella regione collinare o di montagna e detenere almeno una UBGFG. Insieme ai contributi di declività, i contributi DACD costituiscono la struttura portante delle misure di incentivazione a favore dell'agricoltura collinare e di montagna. Nel 2004, circa 285 milioni di franchi sono stati concessi come contributi DACD e 95 milioni come contributi di declività.

I contributi DACD sono uno strumento di sostegno particolare a favore dei detentori di bestiame che operano nella regione di montagna al fine di compensare la riduzione del sostegno del mercato nel settore dell'economia animale. Essi permettono di concedere un sostegno diretto e mirato all'agricoltura collinare e di montagna. Per questo motivo si propone di uniformare il contributo UBGFG e di aumentare i contributi DACD. L'aumento previsto di circa 70 milioni di franchi nel 2009 porterebbe l'importo totale di questi contributi a 360 milioni di franchi all'anno.

Questo aumento consentirebbe anche di far fronte agli inconvenienti derivanti, per la regione di montagna, dalla soppressione dei contingenti supplementari in relazio-