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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)

ne all'abolizione del contingentamento lattiero. Misure speciali tese a favorire gli agricoltori di pianura che affidano l'allevamento del loro bestiame giovane a contadini operanti nella regione di montagna diventano pertanto superflue e l'attuale sistema dei pagamenti diretti può essere mantenuto in modo semplice e trasparente.

Attualmente, i contributi DACD sono limitati a 20 UBGFG per azienda. Questo tetto massimo tende a frenare l'evoluzione strutturale e a penalizzare le aziende gestite a titolo principale che detengono generalmente più di 20 UBGFG. Per le aziende interessate, soltanto una parte degli inconvenienti derivanti dal luogo o delle difficoltà di produzione è compensata in rapporto all'effettivo di animali. Nell'ambito del pacchetto di ordinanze 2011, è prevista la sostituzione del limite per azienda mediante un limite dei contributi (incentivo massimo) per ettaro di erbaio applicato ai contributi UBGFG (cfr. tabella 42). La detenzione di animali sarà così maggiormente vincolata alla base foraggiera propria dell'azienda, favorendo lo sviluppo dell'agricoltura estensiva nelle regioni caratterizzate da un'elevata densità di animali. Occorre ricordare che circa 5800 aziende perderanno attorno a 4,1 milioni di franchi di contributi DACD a causa dell'introduzione del limite dei contributi in sostituzione dell'attuale limite DACD. La serie di misure menzionate nelle tabelle 42 e 43 si sovrappone tuttavia a questo effetto.

Un calcolo statico basato sui dati aziendali e strutturali del 2003 consente di valutare le conseguenze dei cambiamenti introdotti con la PA 2011 per la regione collinare e la regione di montagna. Le nuove aliquote dei contributi DACD riportate nella tabella 42 sono state definite in base a questo calcolo. La tabella 43 mostra le conseguenze che ne risultano.

Tabella 42 Nuove aliquote per i contributi DACD e limite dei contributi per ettaro d'erbaio

Zona Vecchie Nuove Vecchio limite Nuovo limite

aliquote: aliquote: dei contributi dei contributi Fr. / UBGFG Fr. / UBGFG UBG / azienda UBGFG / ha d'erbaio

Zona collinare 260 310 20 1,6 Zona di montagna I 440 450 20 1,4 Zona di montagna II 690 740 20 1,1 Zona di montagna III 930 1 080 20 0,9 Zona di montagna 1 190 1 300 20 0,8 IV

Per valutare gli effetti del trasferimento ai pagamenti diretti dei fondi provenienti dal sostegno del mercato lattiero, la riduzione probabile di 272 milioni di franchi è stata divisa per 3,384 milioni di tonnellate di latte, ciò che corrisponde a un importo di 8,04 centesimi per chilogrammo di latte. Considerata una produzione di latte commercializzato che ammonta a 1,468 milioni di tonnellate nella regione collinare e di montagna, la diminuzione del sostegno del mercato lattiero è complessivamente di 118 milioni di franchi. La riduzione dei contributi di superficie, dell'ordine di 100 franchi per ettaro, comporta una diminuzione del sostegno pari a 55 milioni di franchi. Per contro, il sostegno relativo ai contributi UBGFG aumenta di 126 milioni di franchi. Inoltre, i contributi DACD aumentano di 70 milioni di franchi. Sulla base di questo calcolo statico (tabella 43) e tenuto conto dell'aumento dei contributi di estivazione (cfr. n. 2.2.2.3.2), la regione collinare e la regione di montagna ottengono globalmente un maggior sostegno di 34 milioni di franchi. Non si è tenuto conto dell'ef-