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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

via, continua a essere complessa4, a richiedere molto tempo e a svolgersi parallelamente alle procedure cantonali. Attualmente sono previste soltanto semplificazioni nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione.

Nel caso dei provvedimenti individuali è stata semplificata la procedura per la concessione di aiuti agli investimenti n4ell’ambito della PA 2002 e della PA 2007: per tutti gli interessati è diventata ora uno strumento trasparente e gli agricoltori non hanno alcuna difficoltà a comprendere i calcoli.

2.4.1.7 Costruire con il legno

Promuovere l’impiego del legno nazionale è un argomento che continua a essere all’ordine del giorno. Da un lato si può contribuire a gestire e curare meglio i boschi, mentre dall’altro è di particolare attualità la questione collegata al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto (riduzione di CO2).

Ogni anno vengono sussidiate in Svizzera mediante crediti d’investimento circa 100 nuove case d’abitazione agricole per un volume di circa 11 000 nuove case monofamigliari. La promozione del legno nell’agricoltura non avrebbe in questo caso un impatto molto ampio. Nel settore artigianale la quota agricola è tuttavia importante con la costruzione e la ristrutturazione di circa 600 edifici di economia rurale. La percentuale del legno è in questo caso notevole.

Una promozione speciale di questo materiale edile dev’essere valutata dal punto di vista del principio della parità di trattamento (impiego di fondi pubblici soltanto per legno nazionale) e sotto l’aspetto di un rapporto sostenibile tra incentivo, indennizzo dei costi supplementari e impegno amministrativo. In singoli Cantoni esistono possibilità di promuovere il legname nazionale, per esempio sotto forma di contributi supplementari.

Per attirare l’attenzione sulla questione della promozione del legno, ai Cantoni si raccomanderà, nelle istruzioni e nel commento alla OMSt, di differenziare i termini di rimborso dei crediti d’investimento di cui hanno beneficiato gli edifici. Per costruzioni con una determinata percentuale in legno, per esempio, si potrebbe fissare un termine di rimborso a 18 anni, mentre nel caso di un edificio convenzionale si potrebbe arrivare a 15 anni o meno. Non è prevista una disposizione di legge.

2.4.1.8 Evoluzione dei costi

Negli ultimi dieci anni sono notevolmente aumentati i requisiti che la costruzione di edifici di economia rurale deve soddisfare. La protezione delle acque (direttiva 1994), per esempio, ha portato ad aumentare il volume di stoccaggio e la complessità delle costruzioni. Nei sistemi di stabulazione vanno menzionate soprattutto le nuove dimensioni per animali più grandi. Non bisogna inoltre dimenticare il rincaro nel settore edile. Nonostante questi vincoli, gli investimenti nell’edilizia per unità di bestiame (fr./UBG) sono diminuiti drasticamente. Dall'analisi di tutta una serie di progetti sovvenzionati svolta nell’ambito di uno studio di Agroscope FAT per valutare il sistema forfetario è risultato che ciò va ricondotto alle unità più grandi, alle soluzioni edili più semplici e alla mutata prassi di sovvenzionamento (applicazione sistematica del calcolo forfetario). D’altro canto non bisogna nemmeno dimenticare che, in singoli casi, gli oneri che scaturiscono dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio hanno comportato massicci rincari dei progetti e ritardi nell’esecuzione dei lavori.