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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.4.2.5 Infrastrutture per colture speciali
Affinché i gestori di aziende con colture speciali e, in particolare, i produttori di frutta e verdura, possano operare con presupposti comparabili a quelli dei loro colleghi nell'UE, la loro competitività dev’essere rafforzata grazie a miglioramenti strutturali mirati. Già oggi è possibile concedere contributi per impianti di irrigazione nelle secche vallate alpine e crediti d’investimento per l’acquisizione collettiva di attrezzature di protezione contro la grandine, la pioggia e il gelo. Si prevede di ampliare la prassi dell’UFAG per concedere aiuti agli investimenti per irrigazioni, operazione che non richiede adeguamenti giuridici. Nel caso di impianti di irrigazione combinati, saranno riconosciuti come sussidiabili i costi delle attrezzature antigelo. È necessario modificare l’ordinanza sui miglioramenti strutturali per quanto concerne l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica e idrica delle aziende con le colture speciali che potrà essere sostenuto mediante contributi anche nella regione di pianura. Il fabbisogno finanziario per ampliare la prassi dell’UFAG e per l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica e idrica delle aziende con colture speciali è stimato a 2 milioni di franchi all’anno. I mezzi finanziari ulteriormente necessari saranno stanziati mediante il trasferimento di fondi destinati finora al sostegno del mercato frutticolo (fondi per l’esportazione di concentrato di succo di frutta).
Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
2.4.2.6 Semplificazioni procedurali
In futuro l’obbligo di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli 12 e 12a LPN e 97 LAgr sarà previsto ancora solo per progetti che necessitano di un’autorizzazione o di una concessione secondo il diritto federale o cantonale. Non sono soggetti ad autorizzazione nel caso di miglioramenti strutturali, per esempio, il ripristino periodico o il rinnovo di impianti tecnici a fini agricoli, la sostituzione di una pompa o l’installazione di un telecomando in un acquedotto, lavori tecnici eccetera. Adeguando l’obbligo di pubblicazione si contribuisce a semplificare le procedure amministrative.
Una semplificazione nel controlling dei provvedimenti finanziati riguarda il rimborso in caso di alienazione con utile di aziende o parti di aziende. Un rimborso può essere reclamato soltanto se l’intera azienda o la parte di azienda sovvenzionata viene alienata con utile. È necessario, quindi, adeguare l’articolo 91 capoverso 1.
Æ Adeguamento dell’articolo 97 LAgr, semplificazioni procedurali
Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008
2.5 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione (Titolo sesto LAgr)
2.5.1 Ricerca
2.5.1.1 Situazione iniziale
Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti agronomici (Agroscope) sono subordinate all’Ufficio federale e svolgono un ruolo importante nella ricerca agronomica pubblica in Svizzera. Esse contribuiscono in modo essenziale all’assetto e alla valutazione della politica agricola dell’Ufficio.