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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)

essere opportune, economiche e degne di essere sostenute finanziariamente. Per una configurazione differenziata dei criteri di entrata nel merito di domande di aiuti individuali è necessario apportare una piccola modifica all’articolo 89 capoverso 2 LAgr. Per la maggior parte dei provvedimenti è sufficiente l’articolo 89 capoverso 1 lettera a che prescrive un limite minimo di 1,0 USM. In vista di un’armonizzazione con il diritto fondiario, si prevede di norma un aumento da 1,20 a 1,25 USM. Inoltre, nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali si prevede anche di fissare, a seconda dei provvedimenti, diversi limiti inferiori per il volume di lavoro necessario. Per esempio, per investimenti ingenti (soprattutto nuove costruzioni) in settori aziendali non adatti a essere gestiti in combinazione con un’altra attività, come l’allevamento di vacche da latte o di scrofe, si applicherà un limite di almeno 1,8 USM. Per abitazioni, edifici semplici destinati a vacche nutrici e altri edifici semplici, invece, aumentare le USM non apporta alcun miglioramento globale dell’economicità. Nel caso particolare il richiedente deve comunque provare che il provvedimento sostenuto è finanziabile e sopportabile e che l’azienda è gestita con successo.

Sostenere provvedimenti volti a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini può essere opportuno anche in aziende con un volume di lavoro inferiore nel settore primario onde promuovere la creazione di valore aggiunto mediante attività supplementari. Per questa ragione si prevede di ammettere un volume di lavoro inferiore secondo l’articolo 89 capoverso 2 anche per quanto concerne il sostegno di provvedimenti volti a diversificare l’attività. Il valore minimo di 0,75 USM, applicabile attualmente secondo l’articolo 3a capoverso 1 OMSt, sarà mantenuto. Anche gli allentamenti previsti nella legislazione sulla pianificazione del territorio (art. 24b LPT e art. 40 OPT) migliorano la possibilità di diversificare le fonti di reddito nella propria azienda aumentando così la creazione di valore aggiunto.

I limiti inferiori differenziati in funzione dei provvedimenti consentono di sostenere in modo mirato le unità economiche. La novità consiste nel fatto che un’azienda può ricevere aiuti agli investimenti per certi provvedimenti e, se del caso, esserne esclusa per altri. Se l’azienda non rispetta il limite inferiore, nel caso di investimenti in edifici di economia rurale ha la possibilità di realizzare una soluzione sovraziendale.

Æ Adeguamento dell’articolo 89 LAgr, aliquote USM più basse anche per

provvedimenti intesi a promuovere la diversificazione

Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008

2.4.2.4 Promozione degli impianti a biogas

Per promuovere impianti a biogas economici occorre, da un lato, adeguare la legge sulla pianificazione del territorio (art. 16a capoverso 1bis LPT) e, dall’altro, creare la possibilità di finanziare con crediti d’investimento impianti collettivi per la produzione di energia partendo dalla biomassa. A tal fine è necessario integrare l’articolo 107 capoverso 1 lettera b.

Æ Adeguamento dell’articolo 107 LAgr, integrazione a favore della produzione

di energia dalla biomassa

Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° gennaio 2008