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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
Prova del potenziale di creazione di valore aggiunto
Il programma o le sue misure devono aumentare in modo sostenibile la creazione di valore aggiunto nell’agricoltura e nei settori affini della regione. L’offerta (prodotti, prestazioni), perciò, dev’essere orientata alle effettive opportunità del mercato e armonizzata a livello interregionale. La prova del potenziale di creazione di valore aggiunto va fornita mediante basi di pianificazione adeguate (segnatamente un business plan) e, durante e alla fine del progetto, avvalendosi di strumenti di controlling adeguati. Le analisi di mercato e gli accertamenti preliminari necessari possono essere attuati nell’ambito della proposta aperta a tutte le iniziative progettuali regionali, destinata a sostenere un accompagnamento specializzato (coaching; cfr. n. 2.5.2).
Armonizzazione e contributo allo sviluppo regionale
I progetti secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr potranno fornire un contributo allo sviluppo sostenibile della regione e tenere in considerazione gli interessi pubblici (ecologici, sociali e culturali). È necessario, perciò, armonizzare gli scopi perseguiti dai progetti con gli obiettivi e le concezioni generali dello sviluppo regionale. La procedura di valutazione degli obiettivi proposta nell’ambito dell’analisi dei bisogni, che combina la metodica della matrice (conflitto) obiettivi con gli elementi dell’analisi costo-utilità, offre la possibilità di produrre questo tipo di prova (cfr. n. 1.3.3.1.1 e 1.3.3.1.5).
Valutazione dell’economicità
Gli investimenti direttamente correlati alla creazione di valore aggiunto possiedono di norma il carattere di un bene privato. A conclusione del programma, ossia una volta realizzate le misure sovvenzionate con contributi pubblici, perciò, occorre dimostrare il rendimento economico di tali investimenti. Gli investimenti al servizio dello sviluppo regionale in ambito ecologico, sociale o culturale, invece, hanno in primo luogo un carattere di diritto pubblico. In questo caso considerazioni sulla redditività non sono realistiche e risultano poco adatte per raggiungere lo scopo. Occorre invece dimostrare la possibilità di finanziamento e la sostenibilità come criteri di valutazione economici.
Effetti a livello territoriale
I progetti di sviluppo regionale saranno applicati a livello comunale o regionale. In casi eccezionali si può anche pensare a un comprensorio locale (come nel progetto pilota di Brontallo TI) o interregionale (p.es. in caso di strutture destinate alla commercializzazione). Rispetto alla nuova politica regionale (NPR), quindi, i progetti di sviluppo regionale si muoveranno piuttosto in un ambito territorialmente più ristretto. L’offerta auspicata (prodotti, prestazioni) deve dimostrare di avere ricadute positive a livello regionale.
Coordinamento e armonizzazione con altre misure regionali di incentivazione
Il coordinamento e l’armonizzazione con la politica regionale e con altri provvedimenti di incentivazione a livello regionale sono garantiti mediante misure di tipo organizzativo e la possibilità, aperta ora a tutti i progetti regionali, di sostegno di un accompagnamento specializzato (coaching) (cfr. n. 2.5.2).