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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Svolgimento mediante accordi programmatici
Le esperienze raccolte con i due progetti pilota a Brontallo TI e St. Martin VS hanno mostrato che il pacchetto di misure, gli obiettivi e le modalità devono essere discussi e concordati con i diversi partner. I progetti di sviluppo regionale, perciò, non devono essere svolti sulla base di decisioni di principio, bensì mediante accordi programmatici tra la Confederazione e il Cantone. Parallelamente alla ampie libertà che tali accordi di diritto pubblico comportano per i Cantoni, il controlling e la valutazione devono assumere un’importanza particolare. In vista del controllo sul raggiungimento degli obiettivi, occorre fissare in modo misurabile gli scopi concreti del progetto per quanto concerne l’interesse e economico e pubblico.
Ammontare dei contributi
I contributi della Confederazione destinati a un progetto di sviluppo regionale sono stabiliti forfetariamente nell’accordo programmatico. Essi presuppongono un impegno finanziario da parte del Cantone (cofinanziamento ai sensi delle disposizioni determinanti relative ai miglioramenti strutturali). Il forfait della Confederazione si ricava da un’aliquota media di contribuzione che si basa sui criteri applicabili ai provvedimenti collettivi in caso di bonifiche fondiarie e si applica a tutti i provvedimenti del programma. I costi aventi diritto ai contributi andranno fissati in modo specifico per ciascun provvedimento contenuto nel programma tenendo conto delle disposizioni giuridiche proprie dei rispettivi settori interessati dai provvedimenti. In questo modo s’intende garantire un sostegno comparabile di singoli provvedimenti sia all’interno sia all’esterno di un programma.
Come illustrato qui sopra, tale principio dovrà essere realizzato modificando l’OMSt. L’ordinanza rivista dovrà entrare in vigore il prima possibile. Una buona occasione è offerta dal pacchetto degli adeguamenti delle ordinanze previsto per il 1° agosto 2006.
In relazione all’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, nella legge sono previsti due adeguamenti. Essi sono di natura redazionale (art. 98, rimando mancante) o s’impongono dal profilo contenutistico (art. 107 cpv. 1 lett. d, crediti d’investimento collettivi).
Æ Adeguamento dell’articolo 98 LAgr, contributi per progetti di sviluppo
regionale (modifica redazionale)
Æ Adeguamento dell’articolo 107 LAgr, criteri d’investimento anche per progetti
di sviluppo regionale
Æ Adeguamento dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali per il 1° agosto 2006
2.4.2.3 Criteri di entrata nel merito di domande di aiuti individuali
L’aumento dell'efficienza dei fattori aziendali dev’essere rafforzato all'atto della concessione di aiuti agli investimenti. I risultati contabili mostrano, infatti, che una produzione economica (impiego di lavoro e capitale per unità prodotta) è possibile in strutture aziendali diverse. Se un settore aziendale esige ingenti investimenti in edifici e/o la presenza regolare di numerose persone, sono necessarie unità maggiori per consentire una produzione economica. Simili settori aziendali sono poco adatti a essere gestiti in combinazione con un’altra attività. Se un settore aziendale, invece, è adatto a essere gestito assieme a un’altra attività, anche unità più piccole risultano