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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo

ticolo 45c capoverso 3. La seconda possibilità per il locatore è di disdire l'affitto e proporre all'affittuario un nuovo contratto con un fitto più elevato. In questo caso, deve inviare una disdetta scritta conformemente all'articolo 16 capoverso 1. L'affittuario ha il diritto di domandare che l'aumento sia motivato. Può anche chiedere una proroga giudiziaria dell'affitto e, in questo caso, il giudice può, su domanda, adeguare il fitto (art. 28).

Art. 45c Contestazione del fitto

Il capoverso 1 prevede il diritto per l'affittuario di contestare il fitto se ritiene che sia abusivo. Questo diritto sostituisce il controllo dei fitti dei fondi agricoli da parte dell'autorità, soppresso dal presente avamprogetto. La contestazione può vertere sia sul fitto iniziale, sia sull'aumento del fitto notificato per il periodo di affitto seguente oppure l'adeguamento in corso di affitto in seguito a modifica delle circostanze.

Secondo il capoverso 2, il termine per contestare è di tre mesi. Per la contestazione del fitto iniziale, il termine decorre dall'entrata in vigore del contratto d'affitto: per i fondi agricoli, i contratti d'affitto sono spesso conclusi oralmente e non sempre il momento della conclusione può essere accertato con chiarezza. In caso d'aumento del fitto per l'inizio del periodo seguente o di adeguamento del fitto fondato sulla modifica delle circostanze, il termine decorre dal ricevimento della comunicazione scritta del locatore.

Da ultimo, in luogo della contestazione dell'aumento del fitto, il capoverso 3 consente all'affittuario di disdire l'affitto entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione scritta dell'adeguamento o dell'aumento del fitto. In questo caso, l'affittuario non ha più bisogno di rispettare il termine di disdetta previsto dall'articolo 16 capoverso 2. Il contratto continua nondimeno fino alla scadenza del affitto.

Art. 45d Conseguenze della contestazione del fitto

Secondo il capoverso 1, se la contestazione verte sul aumento del fitto, il fitto corrente rimane in vigore nel corso di tutta la procedura di contestazione. Come nel settore della protezione contro le prigioni abusive e in materia di locazione di abitazioni e di locali commerciali, rimane salva la decisione dell'autorità competente di ordinare misure provvisorie.

Il capoverso 2 conferisce all'autorità adita la competenza di deliberare sulla contestazione e di ricondurre, se del caso, il fitto troppo elevato a un importo non abusivo.

La precisazione contenuta nel capoverso 3 intende evitare che una delle parti si avvalga della modifica del fitto ordinata dall'autorità per fare invalidare l'insieme del contratto d'affitto.

Art. 49 Decisione d'accertamento dell'autorità amministrativa

Cpv. 1

La soppressione della procedura d'opposizione al fitto dei fondi agricoli comporta questa modifica redazionale.