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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo

Codice delle obbligazioni. In virtù del diritto transitorio, gli attuali affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile continueranno a essere sottoposti alla legge sull'affitto agricolo fino alla loro scadenza. Se l'affitto è disdetto alla scadenza, è esclusa una proroga. Gli affitti che non vengono disdetti sono rinnovati tacitamente per un anno, conformemente al Codice delle obbligazioni (cfr. art. 295 cpv. 2 CO). La LAAgr continua a essere applicabile agli affitti di fondi situati solo in parte nella zona edificabile. Alla loro scadenza, le parti potranno tuttavia convenire di stipulare due affitti diversi in funzione della zona di destinazione in cui sono ubicati. In questo caso è possibile una proroga giudiziaria, la cui durata potrà tuttavia essere adeguata alle circostanze.

Art. 7 Durata iniziale

Cpv. 3 lett. a

La durata iniziale dell'affitto di un'azienda o di un fondo agricoli sottostà a una durata minima, che può essere abbreviata con l'approvazione dell'autorità cantonale. Il capoverso 3 lettera a permetteva tale autorizzazione quando la cosa affittata era ubicata, interamente o in parte, in una zona edificabile secondo la pianificazione del territorio e motivi pianificatori esigevano una durata più breve. Questa disposizione diviene caduca per gli affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile poiché il nuovo articolo 2a prevede che la legge sull'affitto agricolo non si applica a tali fondi. Gli affitti di aziende e di fondi agricoli situati solo in parte nella zona edificabile, invece, possono essere disdetti per la scadenza e adattati in funzione delle zone di destinazione a quel momento. Questa disposizione può dunque essere abrogata.

Art. 10 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle basi di calcolo

In contropartita alle durate minime legali piuttosto elevate previste per gli affitti agricoli, la LAAgr permette a ognuna delle parti di domandare l'adeguamento del fitto nel corso del contratto, quando circostanze nuove rendano necessario un nuovo calcolo. Le disposizioni corrispondenti, previste negli articoli 10-13, devono essere adattate e la loro sistematica deve essere riveduta per tener conto della soppressione del controllo ufficiale dei fitti dei fondi agricoli e dell'eliminazione del valore di reddito come criterio per la definizione del fitto dei fondi agricoli. L'articolo 10, che permette alle parti di chiedere l'adeguamento del fitto per l'inizio dell'anno di affitto successivo quando il Consiglio federale modifica le aliquote determinanti per il calcolo del fitto consentito o in occasione della modifica di elementi di base considerati per le stime del valore di reddito, si applica ormai soltanto alle aziende agricole.

Art. 11 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle circostanze

Il capoverso 1 consente di chiedere l'adeguamento del fitto dell'azienda agricola se sopravvengono nuove circostanze nel corso dell'affitto che incidono sul valore di reddito di quest'ultima: eventi naturali, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzione di nuovi edifici o trasformazione, demolizione o chiusura di un edificio. La richiesta deve essere fatta per scritto.

Secondo il capoverso 2, questa possibilità è data anche alle parti di un contratto di affitto relativo a un fondo agricolo.