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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Proposte di modifica

mente elevati. L'affittuario di fondi agricoli non deve essere posto in una situazione peggiore di quella in cui si trovano l'affittuario non agricolo o l'inquilino.

Il capoverso 1 definisce il fitto abusivo. È abusivo il fitto inteso a procurare al locatore un rendimento eccessivo della cosa affittata. Per valutare se il locatore cerca di ottenere una reddito eccessivo, si considera la remunerazione dei fondi investiti dal locatore per gli impianti e le installazioni e gli oneri d'esercizio che egli deve eventualmente assumere. La corresponsione di interessi su un prezzo di acquisto elevato di un fondo non può tuttavia essere addotta a giustificazione di un fitto superiore ai valori usuali nella regione per oggetti analoghi.

Il capoverso 2 enumera i casi in cui si presume che il fitto non sia abusivo. Il locatore può così difendersi contro le contestazione dell'affittuario.

I fitti usuali nella regione per oggetti analoghi serviranno da principale riferimento per determinare se un fitto è abusivo (lett. a). Il livello dei fitti in una regione è in generale più o meno noto, anche se solitamente non vi sono statistiche in proposito.

Se un'azienda può coltivare una superficie supplementare, ne deriva di regola un aumento del reddito più che proporzionale (reddito marginale), perché una parte dei costi rimane invariata (costi fissi). L'importo che risulta deducendo i costi variabili dal margine lordo dà un'indicazione in merito al reddito supplementare conseguito. Esso comprende la remunerazione dell'affittuario per il lavoro supplementare fornito e contribuisce alla copertura dei costi del capitale. Per non essere abusivo, il fitto usuale nella regione deve corrispondere solo a una parte del margine lordo.

Se il fondo è ubicato in prossimità dell'azienda dell'affittuario o al confine con un fondo che l'affittuario già utilizza, ne risulta un effetto di raggruppamento e, dunque, un'utilità supplementare, che può giustificare un fitto superiore a quello in uso nella regione (lett. b)111.

I costi sostenuti dall'affittuario per la manutenzione o il miglioramento del fondo hanno importanza soprattutto se vi sono edifici. Ma anche se sul fondo non sorgono edifici, costi di questa natura possono insorgere per la manutenzione e il ripristino di sentieri e viottoli, di drenaggi e simili o per contributi a consorzi di miglioramento fondiario (lett. c).

Art. 45b Aumento del fitto

Salvo nei casi in cui le circostanze si sono modificate (cfr. l’art. 11 dell'avamprogetto), l'aumento del fitto di un fondo agricolo è possibile soltanto per l'inizio del periodo d'affitto seguente. Il locatore dispone di due possibilità. Egli può notificare all'affittuario l'aumento del fitto del fondo agricolo rispettando il termine di disdetta ordinario previsto nell'articolo 16 capoverso 2 (un anno). La notifica dell'aumento deve essere effettuata per scritto. La notifica per mezzo del modulo ufficiale previsto nella locazione ordinaria (art. 269d cpv. 1 CO) non è necessaria. Per contro, l'affittuario può domandare la motivazione dell'aumento. A questo punto, l'affittuario può contestare l'aumento conformemente all'articolo 45c capoversi 1 e 2 se ritiene che il fitto così ottenuto sia abusivo o disdire il contratto per la sua scadenza, conformemente all'ar-

111 Quando l'ente pubblico affitta grandi superfici e l'esistenza dell'azienda in questione dipende praticamente da queste terre, non si applicano le considerazioni sul reddito marginale. In questi casi, il fitto si fonderà, come finora, sul valore di reddito.