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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Proposte di modifica
Art. 53
Lett. a e b
La lettera a precisa che i Cantoni devono anche designare un autorità incaricata di statuire sulle contestazioni relative al fitto di fondi agricoli. È opportuno che il compito di decidere in merito sia affidato all'autorità che rilascia l'autorizzazione per l'affitto di aziende agricole.
Tenuto conto della soppressione delle procedure d'opposizione, la lettera b può essere abrogata.
Art. 54-57 Disposizioni penali
Si propone di abrogare le disposizioni penali che sanzionano le infrazioni alle diverse disposizioni della LAAgr. In seguito alle revisioni proposte, le infrazioni enumerate nell'articolo 54 avrebbero dovuto essere adattate poiché la procedura d'opposizione contro un fitto complementare è stata soppressa e il fitto di un fondo agricolo non sottostà più a un controllo. La possibilità di richiedere o pagare un fitto superiore a quello ammesso esiste solo per quanto concerne le aziende agricole. Le conseguenze di diritto civile previste in merito nella LAAgr sono sufficienti. Le decisioni dell'autorità possono, se necessario, essere accompagnate dalla comminatoria della sanzione prevista nell'articolo 292 CP112 in caso di disobbedienza alla decisione.
Art. 60b Disposizioni transitorie
Cpv. 1
Secondo le modifiche proposte dall'avamprogetto, i contratti relativi a fondi adibiti all'agricoltura nei quali l'oggetto dell'affitto è interamente situato in una zona edificabile secondo la pianificazione del territorio non sono più sottoposti alle disposizioni relative alla durata minima dell'affitto. La disposizione transitoria prevede tuttavia che i contratti in corso relativi a questi fondi conservano la loro validità fino alla loro scadenza, sia nel caso in cui la durata del contratto sia quella minima prevista dalla legge, sia nel caso in cui si è stabilita nel contratto una durata più lunga o il contratto sia stato prorogato da una decisione giudiziaria.
Cpv. 2
La LAAgr fa riferimento alla LDFR per quanto riguarda la definizione delle aziende agricole. Le modifiche di quest'ultima legge relative alla dimensione minima hanno conseguenze anche sui contratti d'affitto agricoli relativi alle aziende. Allo scopo di evitare che queste modifiche influiscano sui contratti in corso, è prevista una disposizione transitoria secondo cui i contratti d'affitto relativi a un'azienda agricola rimangono in vigore come tali per la durata legale minima dell'affitto, per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell'affitto protratto giudizialmente anche qualora l'azienda non soddisfi più le esigenze quanto alla dimensione minima stabilita nel nuovo diritto.
112 Codice penale; RS 311.0