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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Art. 38 Fitto per singoli fondi
Finora, il fitto dei fondi agricoli si componeva di un interesse adeguato del valore di reddito, di un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni nonché di un supplemento per i vantaggi generali derivanti all'affittuario da un affitto complementare. L'autorità cantonale poteva inoltre accordare un altro supplemento in determinate circostanze. Questo fitto, contro il quale l'autorità poteva fare opposizione se oltrepassava l'importo consentito, viene ora stipulato liberamente tra le parti. L'articolo 38 viene dunque abrogato e sostituito dagli articoli 45a e seguenti, che prevedono norme in materia di determinazione e di contestazione del fitto abusivo.
Art. 40 Tasso di interesse. Oneri del locatore
Cpv. 2
Attualmente il tasso di interesse adeguato del valore di reddito è diminuito di un quarto per le aziende agricole. Questa diminuzione non è più giustificata. Inoltre, poiché il fitto dei fondi agricoli non è più, secondo l'avamprogetto, stabilito nella legge, non è più necessario differenziare i criteri che servono per definirlo. È dunque opportuno abrogare questa disposizione.
Art. 43 Opposizione contro il fitto per fondi
Finora, i fitti dei fondi agricoli erano soggetti al controllo dell'autorità. Quest'ultima poteva fare opposizione quando veniva a sapere di un fitto esagerato. Un simile controllo, spesso burocratico ed esercitato in modo ineguale da un Cantore all'altro, non è più adatto alle circostanze attuali. L'avamprogetto propone dunque di abrogarlo poiché il fitto dei fondi agricoli viene ora stipulato liberamente. I fitti abusivi potranno tuttavia essere contestati dall'affittuario (cfr. le spiegazioni agli art. 45a segg.).
Art. 44 Decisione dell'autorità
Cpv. 1 e 3
L'eliminazione della procedura d'opposizione per i fondi agricoli comporta la modifica redazionale di queste disposizioni.
Art. 45 Effetti di diritto civile
Cpv. 1
La modifica redazionale di questa disposizione è dovuta all'eliminazione della procedura d'opposizione per i fitti di fondi agricoli.
Art. 45a Fitto abusivo
L'importo del fitto dei fondi agricoli sarà in futuro pattuito liberamente tra le parti. Nondimeno, come in materia di locazione ordinaria di abitazioni e locali commerciali, è opportuno porre limiti alla libertà contrattuale allo scopo di evitare fitti abusiva-