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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Cpv. 3
Secondo questa disposizione transitoria, le procedure d'opposizione introdotte dall'autorità cantonale competente contro i fitti non consentiti di fondi e che non sono state ancora oggetto di una decisione passata in giudicato devono poter essere portate a termine secondo il diritto vigente al momento in cui erano state introdotte. Inoltre, se una decisione o una sentenza ha accertato che il fitto di un fondo agricolo è illecito, la stipulazione relativa al fitto che oltrepassa l'importo consentito deve essere considerata nulla ed essere oggetto di una domanda di rimborso da parte dell'affittuario, conformemente a quanto prevede l'articolo 45 attuale.
3.2 Programma di legislatura
Il futuro sviluppo della legislazione agraria è conforme alle intenzioni definite nel programma di legislatura 2003-2007, di riesaminare, nell'ottica del necessario cambiamento strutturale, il diritto fondiario rurale, l'affitto agricolo e il diritto pianificatorio. Le modifiche del diritto fondiario rurale e del diritto sull'affitto agricolo sono conformi a questo obiettivo.
3.3 Rapporti con il diritto internazionale
Il progetto non ha legami con le disposizioni dell’OMC.
Nessuna disposizione attuale o prevista nell’UE concerne espressamente il diritto fondiario rurale, che rimane di competenza dei Paesi membri.
3.4 Costituzionalità
Le presenti modifiche legislative si fondano da un lato sull'articolo agrario della Costituzione federale (art. 104), il cui capoverso 3 lettera f autorizza espressamente la Confederazione a emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. Per il resto, le modifiche si basano anche sull'articolo 122 Cost. nella misura in cui hanno conseguenze di diritto privato.