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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Situazione iniziale

4 Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura

4.1 Situazione iniziale

4.1.1 Attuale normativa degli assegni familiari nell'agricoltura

Dal 1° gennaio 1953 i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla legge del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; 836.1). Già dal 1° luglio 1944, sulla base dell'ordinamento del 9 giugno 1944 concernente la concessione di indennità, erano versati assegni familiari a tutti i lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna. Sin dall'inizio il diritto dei contadini indipendenti era vincolato a un limite di reddito. Fino al 1° luglio 1962, soltanto i contadini indipendenti nelle regioni di montagna ricevevano gli assegni familiari, mentre quelli delle regioni di pianura erano esclusi da questo diritto. Dal 1° aprile 1980 anche i contadini occupati nell'agricoltura a titolo accessorio hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAF. Sia le prestazioni sia i limiti di reddito sono stati continuamente aumentati; dal 1° aprile 1984 il Consiglio federale può effettuare questi adeguamenti mediante ordinanza. Hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAF anche gli alpigiani indipendenti e i pescatori professionisti.

Il diritto agli assegni dei piccoli contadini soggiace a un limite di reddito di 30 000 franchi, ai quali si aggiunge un supplemento di 5 000 franchi per ogni figlio che dà diritto all'assegno. Sono versati assegni ridotti se il reddito determinante supera il limite stabilito soltanto di un importo compreso fra 3 500 e 7 000 franchi. Questi diversi limiti sono invariati dal 1992, dato che da allora i redditi nell'agricoltura non sono più aumentati.

I piccoli contadini e i lavoratori agricoli hanno diritto ad assegni per figli il cui importo è il seguente (per gli anni 2005 e 2005): 170 franchi per i primi due figli e 175 franchi a partire dal terzo nella regione di pianura; 190 franchi per i primi due figli e 195 franchi a partire dal terzo nella regione di montagna. Inoltre, i lavoratori agricoli hanno diritto a un assegno per l'economia domestica di 100 franchi al mese.

Nel 2004 le spese complessive per gli assegni ammontavano a 125 milioni di franchi (107 milioni di franchi per i piccoli contadini e 18 milioni di franchi per i lavoratori agricoli). I datori di lavoro agricoli devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari, che copre circa i due terzi degli assegni per i lavoratori agricoli. La quota delle spese non coperta da questo contributo e gli assegni per i piccoli contadini sono per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni. I sussidi della Confederazione ammontavano a 77 milioni di franchi nel 2004.

Nel 1999, le spese avevano raggiunto il loro massimo livello e ammontavano a 146 milioni di franchi. Da allora sono costantemente diminuite. Benché il reddito dei contadini sia in calo – ciò che considerato separatamente avrebbe quale conseguenza un aumento delle prestazioni LAF – anche il numero dei contadini e il numero medio dei figli lo sono. Inoltre, la tendenza indica un aumento dei redditi al di fuori dell'agricoltura (attività accessoria degli agricoltori e/o attività del coniuge). In questi casi gli agricoltori hanno spesso diritto ad assegni familiari in virtù delle leggi cantonali.