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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 3: legge sugli assegni familiari nell'agricoltura
familiari comparabili nei Comuni rurali (in media 6 200 fr. rispetto a 10 200 fr. mensili). Gli assegni familiari hanno dunque anche una considerevole funzione in materia di politica agricola.
Secondo le leggi cantonali concernenti gli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura si ottiene oggi, calcolato per tutta la Svizzera, un importo medio mensile di circa 186 franchi per ogni figlio. Secondo la LAF, gli assegni per i figli ammontano per i primi due figli a 170 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura (regione di montagna 190 franchi).
Un adeguamento del livello degli assegni nell'agricoltura a quello previsto dalle leggi cantonali è sostenibile e comporta per le famiglie contadine un notevole sgravio finanziario. Pertanto, viene proposto di aumentare di 15 franchi le aliquote degli assegni per i figli per i contadini e i lavoratori agricoli. Si rinuncia invece all'aumento di 5 franchi dell'assegno versato a partire dal terzo figlio.
Indipendentemente dall'esito del dibattito parlamentare sul progetto di legge federale sugli assegni familiari menzionato in precedenza, l'aumento dell'importo degli assegni familiari nell'agricoltura, una misura essenziale dal profilo della politica agricola, dovrebbe essere realizzato nell'ambito della Politica agricola 2011. Non da ultimo, anche perché non si può escludere che il legislatore rinunci a stabilire aliquote minime, continuando così a lasciare questo compito ai Cantoni.
Nel caso in cui in una futura legge federale fossero stabilite aliquote minime più elevate, queste aliquote sarebbero valide anche per la LAF.
4.2.3 Costi per Confederazione e Cantoni
La LAF differenzia l'importo degli assegni per i figli fra regione di pianura e regione di montagna e secondo il "rango" dei figli. Il diritto sussiste soltanto se il limite di reddito applicabile non è superato. Oggi valgono i seguenti importi: 170 franchi nella regione di pianura e 190 franchi nella regione di montagna; a partire dal terzo figlio è versato un supplemento di 5 franchi. Di regola, il Consiglio federale adegua le aliquote ogni due anni fondandosi sull'evoluzione economica e sulle corrispondenti aliquote cantonali; questo adeguamento ammontava generalmente a 5 franchi mensili per ogni figlio. Probabilmente anche gli importi per il 2006 verranno aumentati di 5 franchi. Con il proposto aumento di 15 franchi a partire dal 2008, gli assegni ammonteranno pertanto a 190 franchi nella regione di pianura e a 210 franchi in quella di montagna.
Nel 2004 i costi nell'ambito della LAF ammontavano a 77 milioni di franchi (due terzi) per la Confederazione e a 39 milioni di franchi (un terzo) per i Cantoni. Da anni questi importi tendono a calare: l'adeguamento delle aliquote viene compensato dalla costante diminuzione delle aziende agricole ma anche del numero dei figli.
Le misure proposte (soppressione del limite di reddito, aumento delle aliquote di 15 fr. mensili per ogni figlio) dovrebbero entrare in vigore nel 2008. Nella stima dei costi supplementari l'adeguamento summenzionato è considerato a partire dal 2006.
Nella prima riga della sottostante tabella 47 sono indicate le cifre corrispondenti. Per una maggiore trasparenza, per il periodo 2008/2011 ci si è basati sulla media annua. In questo periodo le spese dei poteri pubblici per la LAF si ridurranno dagli at-