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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Situazione iniziale

5 Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

5.1 Situazione iniziale

Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) e delle sue disposizioni esecutive, le norme di protezione della salute dei consumatori e di tutela dall’inganno sono state adeguate ai requisiti della scienza e alle contingenze del mercato. In considerazione dell’importante volume di esportazioni e importazioni di derrate alimentari da e per la Svizzera, il diritto alimentare elvetico è stato adeguato progressivamente alla normativa comunitaria. Questi adeguamenti comportano tuttavia costi supplementari per l’industria alimentare sia per le importazioni che per le esportazioni, in quanto implicano l’osservanza dei requisiti dei diversi Paesi di destinazione riguardo alla composizione e alla caratterizzazione delle derrate alimentari. Inoltre, parte dei procedimenti di produzione e del controllo delle derrate alimentari di origine animale deve avvenire in base alle prescrizioni comunitarie, ciò che può generare ulteriori oneri.

L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81, Accordo agricolo Svizzera-CE) sancisce l’equivalenza delle prescrizioni in materia di diritto alimentare per il latte e i prodotti lattiero-caseari (allegato 11, appendice 6). Tale riconoscimento consente attualmente di esportare formaggio di produzione indigena nei Paesi dell'UE senza condizioni e controlli supplementari. Per poter estendere l’equivalenza anche ad altre derrate alimentari di origine animale, come previsto peraltro dall’Accordo, in concomitanza con l'esame del dossier è stata modificata la legge sulle derrate alimentari (artt. 17a, 23, 26a, 36, 37, 45; RU 2002 775) in modo da poter recepire nelle ordinanze elvetiche le prescrizioni comunitarie sulle derrate alimentari di origine animale allora vigenti.

Negli ultimi tre anni, la Comunità europea ha riveduto interamente il proprio diritto in materia d’igiene alimentare. Ha rinunciato a emanare prescrizioni specifiche per ogni singolo prodotto, optando invece per un disciplinamento globale e capillare dei requisiti igienici delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la cui base è costituita dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 31 dell’1.2.2002, pag. 1)113. Questi principi sono stati concretizzati in cinque decreti esecutivi, segnatamente nel:

¾ Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimen-

tari (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 3)114;

¾ Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi-

che sull’igiene degli alimenti di origine animale (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 22)115

113 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_195/l_19520040602it00120015.pdf 114 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00030021.pdf

115 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00220082.pdf