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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
¾ Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi-
che per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 226 del 25.06.2004, pag. 83)116
¾ Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali in-
tesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 191 del
28.05.2004, pag. 1)117
¾ Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per
l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1)118
Queste disposizioni esecutive entrano in vigore in seno all’UE il 1° gennaio 2006 e sostituiscono gli atti normativi abrogati dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 195 del 02.06.2004, pag. 12)119.
Affinché il commercio di derrate alimentari di origine animale tra la Svizzera e l’UE si svolga senza intoppi anche dopo il 1° gennaio 2006, il diritto svizzero dev’essere adeguato alla nuova normativa comunitaria in materia d’igiene. Le revisioni vanno operate in primo luogo sulle ordinanze d’applicazione della legge sulle derrate alimentari, anche se in diversi settori si rendono necessarie modifiche a livello di legge. Gli avamprogetti di nuove ordinanze sono stati sottoposti ai Cantoni e alle organizzazioni interessate per consultazione nella primavera 2005. L’obiettivo dell’equivalenza e, con esso, della soppressione degli ostacoli al commercio con l’UE è stato accolto favorevolmente da quasi tutti i partecipanti alla consultazione, che hanno però espresso l’auspicio che questi cambiamenti non implichino un aumento delle trafile burocratiche e degli oneri finanziari. Dal canto suo, dopo vari complementi e chiarimenti in fase di consultazione, la Commissione CE ha riconosciuto l’equivalenza delle nuove ordinanze svizzere. La conclusione della convenzione internazionale sull’equivalenza (decisione del Comitato misto veterinario120 ) è prevista per la fine del 2005, mentre la sua entrata in vigore sarà scaglionata tra il 2006 e il 2007.
5.2 Modello proposto
Per garantire un controllo delle derrate alimentari efficace, basato su una valutazione dei rischi, le aziende di produzione, deposito e trasformazione devono essere registrate ufficialmente e sottoposte all’obbligo di autorizzazione per quanto riguarda le derrate alimentari di origine animale.
L’obbligo di diligenza cui soggiacciono le aziende alimentari dev’essere esteso all’intero processo di produzione, conformemente al principio «dalla stalla alla tavola». I punti cardine della sicurezza delle derrate alimentari, come la rintracciabilità o la collaborazione con le autorità vanno disciplinati anche a livello di legge. In caso di crisi, le nuove disposizioni e il rispettivo diritto d'esecuzione devono consentire di accelerare l'accertamento delle cause e l’adozione delle necessarie contromisure.
116 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_226/l_22620040625it00830127.pdf 117 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_191/l_19120040528it00010052.pdf
118 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation &an_doc=2005&nu_doc=183 119 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602it00120015.pdf
120 Cfr. articolo 19 in combinato disposto con articoli 12 segg. allegato 11 Accordo agricolo Svizzera-CE