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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
Infine, gli organi di controllo devono disporre di un elevato livello di formazione per stare al passo con la complessa tecnologia alimentare.
5.3 Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
Articolo 17 capoverso 3 e articolo 17a
La legge sulle derrate alimentari non disciplina solo i requisiti, ma anche i contatti con le derrate alimentari (art. 1 lett. b LDerr). Vista la rapida deperibilità e il rischio di trasmissione di microorganismi che potrebbero risultare nocivi per la salute dei consumatori, i requisiti fissati per le derrate alimentari di origine animale sono più severi rispetto a quelli relativi alle altre derrate alimentari.
Considerata la capacità dimostrata dalle aziende di costruire macelli conformi ai requisiti fissati dettagliatamente a livello di ordinanze, l’obbligo di approvazione dei piani cui soggiacciono attualmente i macelli (art. 17 cpv. 3) può essere soppresso.
L’obbligo di autorizzazione d’esercizio, già vigente per i macelli, sarà esteso a tutte le aziende che manipolano derrate alimentari di origine animale (art. 17a cpv. 1), analogamente a quanto avviene in seno all’UE. Pur esistendo, questa norma (cfr. art. 17a vigente nella versione dell’8 ottobre 1999, RU 2002 775) non è ancora entrata in vigore.
Le aziende alimentari che non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione d’esercizio devono segnalare la propria attività agli organi di controllo (cpv. 2).
L’articolo 17a capoverso 3 conferisce al Consiglio federale, analogamente al diritto europeo, la competenza di derogare all’obbligo generale di autorizzazione d’esercizio per le aziende di produzione primaria e per quelle la cui attività presenta un rischio contenuto per la sicurezza delle derrate alimentari.
Sulla scorta dell'ordinanza sui dati agricoli121 le aziende agricole sono già inserite nel sistema d'informazione sulla politica agricola AGIS. Le aziende dedite puramente alla produzione primaria non sono tenute ad annunciarsi ulteriormente.
Articolo 23 capoversi 2bis e 4
Altro principio recepito dal diritto comunitario è quello secondo cui il responsabile di un’azienda alimentare il quale constata che derrate alimentari od oggetti d’uso che importa, fabbrica o tratta e consegna ai consumatori possono mettere in pericolo la salute, deve informare immediatamente la competente autorità esecutiva e adottare i provvedimenti necessari a togliere dal mercato i prodotti in questione (cpv. 2bis). In simili casi, il responsabile dell’azienda alimentare deve collaborare con l’autorità esecutiva al fine di eliminare o ridurre i rischi (cfr. art. 19 Reg. CE 178/2002). Introducendo l’obbligo d’informazione, s’intende evitare che i consumatori corrano rischi, consumando o utilizzando derrate alimentari od oggetti d’uso che possano mettere in pericolo la salute. L’obbligo d'informazione nei confronti dell'autorità esecutiva subentra solo dal momento in cui sono stati distribuiti ai consumatori derrate alimentari od oggetti d’uso potenzialmente dannosi. Se i problemi sono scoperti a uno stadio precedente, non è necessario procedere in tal senso.
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