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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Spiegazioni concernenti le modifiche di legge
alle altre derrate alimentari, oltre a disporre di una normativa analoga a quella comunitaria, la Svizzera deve partecipare anche al sistema di garanzia della sicurezza delle derrate alimentari previsto dal diritto europeo. Le autorità federali devono pertanto avere la possibilità di scambiare con la Commissione europea dati sulla sicurezza delle derrate alimentari e procedere ad ispezioni nell’area dell’UE in collaborazione con le autorità comunitarie. Altro obiettivo perseguito con questo articolo è la partecipazione degli organi d’esecuzione svizzeri alle formazioni degli organismi di controllo CE.
Articolo 40 capoversi 2 e 5
Cfr. spiegazioni sull’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle designazioni di «ispettore delle carni» e «controllore delle carni»).
Articolo 41 capoverso 3
Le persone addette al controllo delle derrate alimentari ai sensi dell’articolo 40 sono valutate da una commissione d'esame, composta da chimici e veterinari cantonali, ispettori delle derrate alimentari e delle carni (designazioni attuali). Conformemente alla prassi vigente, la commissione d’esame decide anche del superamento degli esami. Inoltre, in futuro i ricorsi contro le decisioni della commissione d’esame dovranno essere presentati all'Ufficio federale competente. Non sono invece impugnabili gli esami che il Consiglio federale delega ai Cantoni (come avviene oggi con i controllori delle derrate alimentari).
Articolo 43a
Il diritto CE prevede la possibilità di delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a organizzazioni di controllo private (art. 5 Reg. 882/2004). I compiti che possono essere delegati vanno definiti nei dettagli. Le organizzazioni di controllo, soggette alla vigilanza del servizio delegante, devono essere accreditate e non possono decidere provvedimenti.
Anche in Svizzera sono diverse le attività legate all’esecuzione della legge sulle derrate alimentari che possono essere trasferite a organizzazioni private: tra di esse rientrano la vigilanza di parte della produzione agricola (art. 7) o del peso di macellazione (art. 46). Proprio nell’ambito della produzione agricola, la delega di determinati compiti in virtù dell’analogo articolo 180 della legge sull’agricoltura (RS 910.1) e dell'articolo articolo 7 della legge sulle epizoozie (RS 960.40) ha dato ottimi risultati. Risulta pertanto necessario integrare la delega di compiti di controllo specifici anche nella legge sulle derrate alimentari.
Articolo 45 capoverso 2 lettere abis ed e
Il controllo delle derrate alimentari è un compito dello Stato a favore della collettività, finanziato fondamentalmente con i proventi delle imposte. I controlli sono svolti per campione e non tutte aziende vi sono sottoposte con la stessa intensità, per cui non sarebbe possibile fatturare direttamente gli oneri di tali controlli senza creare forti squilibri. Per tale ragione, la legge sulle derrate alimentari stabilisce di principio l’esenzione dagli emolumenti (art. 45 cpv. 1). Un principio a cui la norma vigente consente di derogare unicamente se l’attività di un’azienda alimentare comporta oneri supplementari cospicui per le autorità, come quelli derivanti da controlli regolari prescritti a livello di legge. E’ quanto avviene attualmente per l'ispezione dei macelli,