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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 4: Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

In sintonia con la legge sulle epizoozie e con la terminologia UE, nel capoverso 4 è stato introdotto il concetto di «veterinario ufficiale», in sostituzione delle attuali designazioni di «ispettore delle carni» e «controllore delle carni». Un'armonizzazione giustificata altresì dal fatto che nell’igiene delle derrate alimentari i compiti dei veterinari implicano sempre una componente di polizia epizootica. Per designare i controllori delle carni senza titolo di veterinario ci si avvarrà in futuro del concetto di «assistente specializzato», in uso in seno all'UE e più pertinente.

Articolo 23a

Conformemente alle disposizioni sulla rintracciabilità, riprese ampiamente dal diritto comunitario (art. 18 Regolamento CE 178/2002, art. 5 in combinato disposto con gli allegati I e II Reg. CE 183/2005), tutte le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le altre sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari o dalle quali ci si può attendere che lo siano, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della produzione, della trasformazione e della distribuzione. La rintracciabilità degli alimenti per animali è disciplinata dalla legge sull’agricoltura.

Le aziende alimentari devono essere in grado di fornire informazioni su ogni persona dalla quale hanno ricevuto derrate alimentari oppure sostanze o animali destinati alla produzione delle stesse («one step back») e alla quale hanno fornito i propri prodotti («one step forward»). Le informazioni necessarie vanno messe a disposizione delle autorità competenti. In altre parole, per facilitarne la rintracciabilità, i prodotti in questione devono essere sufficientemente caratterizzati o resi riconoscibili attraverso la necessaria documentazione o le informazioni pertinenti. Nella maggior parte dei casi è opportuno preparare un’informazione scritta o allestire un sistema o un procedimento che garantisca l’approntamento di queste informazioni in tempi utili. Il principio della rintracciabilità è applicabile anche agli importatori.

Articolo 26 frase introduttiva

Cfr. spiegazioni sull’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle designazioni di «ispettore delle carni» e «controllore delle carni»).

Articolo 36 capoverso 4

Per garantire l’ottenimento di risultati univoci e di qualità, dinnanzi alla crescente complessità dell’analisi delle derrate alimentari, il servizio federale competente può designare laboratori di riferimento, il cui compito consiste tra l'altro nell'assicurare la disponibilità dei materiali di riferimento, nell’eseguire test di confronto e nel provvedere alla formazione dei propri collaboratori. I laboratori di riferimento ottengono un mandato di prestazioni concreto dalla Confederazione, che contempla tra l'altro l'esecuzione di esperimenti collettivi. Questi esperimenti consentono di verificare l’attendibilità dei singoli laboratori, sulla scorta di eventuali divergenze che possono derivare sia dal metodo di analisi utilizzato che dalla precisione del laboratorio in questione. I risultati di queste verifiche rivestono notevole importanza per un’applicazione unitaria delle norme.

Articolo 38 capoverso 4

Per conservare l’equivalenza della legislazione relativa al latte e ai prodotti lattierocaseari sancita dall’Accordo agricolo Svizzera-CE e per estendere tale equivalenza