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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Legge federale Avamprogetto per la consultazione sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1-3

1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale, sovraregionale, regionale o collettivo dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero.

2 Sono concessi contributi finanziari pari al 50 per cento al massimo dei costi computabili per provvedimenti nell’ambito della comunicazione e della ricerca di mercato.

3 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari. A tale scopo, esso promuove in particolare la realizzazione di provvedimenti concertati a livello di economia agricola globale.

4 I contributi finanziari che i Cantoni concedono per gli stessi provvedimenti sono dedotti dai costi computabili dei provvedimenti.

Art. 16bisDifesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche

sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere all’estero.

2 Essa può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

1

FF .......

2 RS 910.1