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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Art. 63 Designazione e classificazione
1 Il Consiglio federale determina i requisiti per la designazione quale vino a denominazione d’origine controllata, vino con indicazione geografica tipica e vino da tavola, in particolare per quanto attiene alla qualità (tenore minimo naturale in zucchero, idoneità dei vitigni, metodi enologici ecc.), alla quantità (resa per unità di superficie) e all’area geografica.
2 Può delegare ai Cantoni il compito di stabilire requisiti supplementari in materia di designazione per i vini a denominazione d’origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio. Definisce i criteri a tale scopo.
3 Può definire termini specifici dei vini, in particolare le menzioni tradizionali e la loro utilizzazione.
4 Emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e dei vini con indicazione geografica tipica.
5 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7 nonché 16bis si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d’origine controllata e con indicazione della provenienza.
Art. 64 Controlli
1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, chi produce, incantina o commercia vini è tenuto a:·
a. notificare l'incantinamento;
b. gestire un registro di cantina in cui figurino tutti gli spostamenti e tutte le transazioni di cantina.
2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe, in particolare per le aziende che si limitano a commerciare vini in bottiglia senza svolgere attività d’importazione o d’esportazione, qualora tali deroghe non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni.
3 Stabilisce gli oneri cui soggiacciono la produzione, l'incantinamento e il commercio di vini.
4 Designa un organo di controllo, ne fissa i compiti e ne disciplina il finanziamento.
5 Può prevedere l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione e disciplinare il suo acquisto.
Art. 65
Abrogato
Sezione 2 (art. 67-69)
Abrogata