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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Art. 73 cpv. 5 lett. d
Abrogata
Capitolo 4: Promovimento di un impiego sostenibile delle risorse
Art. 77a (nuovo)
1 La Confederazione versa contributi, nell’ambito dei crediti approvati, a progetti e misure intesi a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali, purché gli organismi regionali o di categoria abbiano coordinato le misure necessarie.
2 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agronomica, nonché del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.
3 I contributi sono versati all’organismo in questione.
4 Qualora la Confederazione conceda contemporaneamente contributi per le medesime misure sulla stessa superficie secondo la presente legge, la legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque, tali contributi sono dedotti dai costi computabili.
Art. 78 cpv. 2
2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.
Art. 79 cpv. 1bis (nuovo)
1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell’attività al fine di trasformare i crediti d’investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso in mutui esenti da interessi purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.
Art. 80 cpv. 1 frase introduttiva
1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:
Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile
Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.
3RS 451