Progetto
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Art. 88 Titolo
Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata
Art. 89 cpv. 2
2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:
a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini.
Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b
1 Se l’azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:
b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.
Art. 97 cpv. 3 e 4
3 Espone pubblicamente il progetto e lo pubblica nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.
4 Per i progetti pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente e sui percorsi pedonali.
Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari
L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo l’articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l’anno in questione.
Art. 107 cpv. 1 lett. b e d (nuova)
1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:
b. la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare le loro aziende, a facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o a produrre energia dalla biomassa;
d. progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c.