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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Art. 170 cpv. 3 (nuovo)
3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni nell’ambito dei pagamenti diretti.
Art. 172 Delitti
1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine o un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 16 oppure una designazione o classificazione secondo l’articolo 63 è punito a querela di parte con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi. Il diritto di querela spetta anche all’autorità di controllo designata dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4.
2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. La pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 600 000 franchi.
Art. 173 cpv. 1 lett. i
i. non osserva le istruzioni per l’uso secondo l’articolo 159 o le prescrizioni, le limitazioni o i divieti di utilizzazione secondo l’articolo 159a;
Art. 179 cpv. 2 primo periodo (concerne soltanto il testo francese)
Art. 181 cpv. 1 e 1bis (nuovo)
1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.
1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e delle ulteriori leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di controllo uniforme, comune e concertata nonché il necessario scambio d’informazioni tra gli organi di controllo competenti.
Art. 185 cpv. 5 e 6 (nuovi)
5 La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti, nonché agli ulteriori aventi diritto, mediante una procedura di richiamo.
6 Può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative nonché a perseguimenti penali e, all’occorrenza, renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo a fini di controllo e d’inchiesta.
Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del .......................
1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.